Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

aggiornati secondo il metodo di misurazione (NEDC) sono convertiti con i fattori indicati in questo capoverso, lettere a, b e c, purché il valore secondo la WLTP non sia ancora stato pubblicato a inizio anno dalla Commissione europea. Gli obiettivi dei cosiddetti piccoli costruttori secondo l’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (EU) 2019/631 sono convertiti con un fattore separato, poiché l’elaborazione dei dati mostra che sostituire il NEDC con la WLTP incide in maniera decisamente inferiore alla media del parco veicoli intero. Per ragioni legate alla disponibilità dei dati, la conversione deve essere fatta utilizzando di volta in volta un fattore medio per gruppi di marche.

Per gli importatori svizzeri, gli obiettivi adeguati secondo la WLTP eventualmente pubblicati dalla Commissione europea sostituiscono gli obiettivi convertiti conformemente al capoverso 1 a partire dall’anno di riferimento successivo alla pubblicazione. La sostituzione è possibile solo per l’inizio di un nuovo anno, altrimenti ne risulterebbe una disparità di trattamento tra piccoli importatori (calcolo della sanzione prima della prima immatricolazione) e grandi importatori (calcolo annuale della sanzione con obiettivo adeguato unitariamente).

Art. 29 Importi delle sanzioni

Nel capoverso 1 il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato facendo ora riferimento al regolamento (UE) 2019/631.

Art. 40 Gestori di impianti tenuti a partecipare

I gestori di impianti che avvieranno un’attività dopo il 1° gennaio 2021 secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 devono notificarlo tre mesi prima del previsto avvio dell’attività. Ciò è dovuto alle nuove disposizioni concernenti l’adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione, che deve essere verificata annualmente. Per garantire un’esecuzione puntuale e in considerazione delle quantità annue limitate da trattenere per i nuovi partecipanti al SSQE, per i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione, la pretesa all’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione deve essere fatta valere tempestivamente. Le pretese avanzate di anno in anno a un’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione sono soddisfatte secondo un ordine prestabilito (cfr. art. 45 cpv. 3).

Le categorie di impianti nell’allegato 6 sono adeguate a quelle utilizzate nell’Unione europea. Tra le categorie di impianti di cui all’allegato 6 è aggiunta la «produzione di niacina». In Svizzera è noto un impianto che produce niacina, già rilevato dal SSQE, poiché il gestore è tenuto a partecipare al SSQE in considerazione di altri impianti nella stessa ubicazione. Questa categoria di attività è stata espressamente inserita dal momento che la produzione di niacina può generare emissioni elevate di gas serra. È così garantito che i gestori di impianti i quali avviano tale attività siano tenuti in ogni caso a partecipare al SSQE.

Art. 42 Partecipazione su domanda

I gestori i cui impianti superano una potenza termica totale di 10 MW ed esercitano un’attività secondo l’allegato 7 possono optare di partecipare al SSQE (opt-in). Le due condizioni già in vigore sono riunite nella stessa lettera (cpv. 1 lett. a). Alla somma delle potenze termiche dei singoli impianti si applicano le disposizioni già in vigore. Partecipare successivamente è possibile solo se i criteri sono nuovamente soddisfatti in quel momento. Secondo l’ordinanza riveduta, la domanda deve in tal caso essere presentata non più al massimo sei mesi dopo, bensì tre mesi prima del momento in cui è previsto che le condizioni di partecipazione saranno soddisfatte. La partecipazione al SSQE decorre dal momento in cui le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Per garantire un’esecuzione puntuale e in considerazione della quantità annua limitata di diritti di emissione da trattenere per i nuovi partecipanti al SSQE, per i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione, la pretesa dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione deve essere fatta valere tempestivamente. Le pretese avanzate di anno in anno a un’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione sono soddisfatte secondo un ordine prestabilito (cfr. art. 45 cpv. 3).

Nell’ordinanza riveduta i gestori di impianti, che già nel 2020 partecipavano al SSQE ma che tuttavia non soddisferanno più le condizioni di partecipazione il 1° gennaio 2021, possono partecipare al SSQE

12/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324