Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
Dal mese di settembre del 2017 le emissioni di CO2 dei nuovi modelli di automobili sono misurate nell’UE in base alla nuova procedura Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)4. Dal mese di settembre del 2018 tutte le automobili immatricolate per la prima volta devono essere autorizzate secondo la WLTP, salvo poche eccezioni, così come tutti i nuovi autofurgoni e trattori a sella leggeri. In una fase di transizione che durerà sino alla fine del 2020 tutte le automobili approvate secondo la WLTP dispongono anche di valori NEDC ricalcolati secondo le misurazioni WLTP. Questi ultimi saranno utilizzati anche per verificare l’osservanza degli obiettivi. Le emissioni di CO2 misurate in base alla procedura WLTP si avvicinano di più al reale consumo di carburante e risulteranno del 25 per cento circa superiori ai valori delle emissioni determinati con il metodo NEDC.
Per garantire l’esecuzione degli obiettivi e impedire un inasprimento repentino, nel suo Regolamento (UE) 2019/631 l’Unione europea ha stabilito che i valori obiettivo basati sul NEDC siano convertiti in valori obiettivo WLTP equivalenti per il periodo 2021–2024. La prestazione di riduzione richiesta nell’ambito del regime NEDC sarà così mantenuta. Ciò comprende una correzione una tantum per fabbricante del livello degli obiettivi individuali basati sul NEDC.
Nella presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:
Valori obiettivo basati sulla WLTP: sono disciplinate le disposizioni di attuazione per il riveduto articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO2. Per i vigenti obiettivi basati sul NEDC sono stabiliti valori obiettivo WLTP equivalenti e sono regolamentate le basi di dati necessarie per l’esecuzione. A differenza della normativa in vigore nell’UE viene stabilito un valore obiettivo WLTP unitario per l’intero settore. Non è possibile riprendere direttamente dall’UE gli obiettivi concreti poiché non sono pubblicati in tempo utile, dal momento che nell’UE le sanzioni sono calcolate a posteriori. Una conversione degli obiettivi specifica per importatore o marchio, in stretta analogia con la normativa UE, non è opportuna nella realtà svizzera poiché l’applicazione e la comunicazione risulterebbero molto complesse, in particolare in caso di una variabile composizione dei raggruppamenti di emissioni e per gli importatori che spesso immettono sul mercato interno le marche più disparate. A prescindere da ciò, un simile sistema non è applicabile direttamente ai veicoli di piccoli importatori e agli obiettivi speciali di cui all’articolo 28 dell’ordinanza sul CO2.
Modifiche riflesse dalla conversione in valori obiettivo WLTP: sono effettuate diverse modifiche riflesse, riguardanti in particolare gli obiettivi speciali accordati a determinate marche conformemente alla normativa UE e la disposizione e il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per il parco veicoli (supercrediti, innovazioni ecocompatibili).
Ulteriori modifiche necessarie alle prescrizioni in materia di emissioni di CO2 applicabili ai veicoli nuovi: Per gli autofurgoni si attua un elemento dell’approvata mozione 18.3420 Bourgeois del 30 maggio 2018 («Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate»), che si riferisce direttamente alle prescrizioni in materia di emissioni di CO2.
Modifica riflessa nell’ordinanza sull’efficienza energetica: si è inoltre proceduto a una modifica nell’allegato 4.1 dell’ordinanza sull’efficienza energetica quale atto normativo correlato. L’obbligo di etichettatura per le automobili nuove, generalmente già basato sui dati WLTP, utilizza l’obiettivo CO2 come riferimento per rappresentare le emissioni di CO2 di un veicolo; tale obiettivo viene ripreso dalla legislazione sul CO2.
2.2 Rapporto con il diritto internazionale
Le proposte modifiche dell’ordinanza sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi SSQE. La prevista modifica dell’ordinanza sul CO2 concernente il sistema di scambio di quote di emissioni garantisce in particolare l’attuazione corretta del suddetto Accordo anche dopo il 2020.
4 Regolamento (UE) 2017/1151 7/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324