Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
È mantenuto invariato l’obbligo di sottoporre i dati del monitoraggio e i criteri per l’adeguamento dell’obiettivo di emissione e di quello basato su provvedimenti. Per un obiettivo di emissione che nel periodo 2019–2021 si è scostato dal percorso di riduzione almeno del 10 per cento per tre volte e nel 2021 almeno del 30 per cento viene verificata la necessità di adeguarlo.
Per i gestori di impianti che avevano contratto un impegno di riduzione delle emissioni già prima del 2012 e per il raggiungimento dell’obiettivo nel 2021 si fanno computare certificati esteri, questi sono ammessi in misura del 4,5 per cento delle emissioni effettive del periodo d’impegno 2013–2021.
Per semplificare il lavoro amministrativo sono introdotti gli scambi elettronici (cfr. foglio supplementare allegata alla procedura di consultazione). I gestori di impianti presentano direttamente la domanda di proroga dell’impegno di riduzione entro il 31 marzo 2021 utilizzando la piattaforma elettronica dell’UFAM e ricevono anche la decisione per via elettronica. Anche i gestori di impianti che interrompono il proprio impegno a fine 2020 lo notificano all’UFAM. In questo caso la decisione dell’interruzione viene inviata in forma cartacea. Il termine di fine maggio 2021 è stabilito in modo che i gestori di impianti possano decidere in merito alla proroga basandosi sui dati del monitoraggio per il 2020.
2.1.3 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti
L’obbligo di compensazione sorge con l’immissione in consumo di carburanti fossili conformemente alla LIOm. L’UFAM rilascia attestati negoziabili in Svizzera per le riduzioni delle emissioni conseguite con progetti e programmi. Gli importatori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione non devono perciò necessariamente realizzare di propria iniziativa progetti e programmi di compensazione (progetti di compensazione), bensì possono acquisire certificati da terzi. Gli attuali requisiti per il rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni in Svizzera sono mantenuti anche per il 2021.
Nella presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:
Aliquota di compensazione: l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di carburanti fossili (liquidi e gassosi) di compensare parzialmente le emissioni di CO2 generate dal traffico deve essere mantenuto. Per il 2021 la quota percentuale delle emissioni di CO2 dovuta al traffico e da compensare deve situarsi sull’12 per cento (aliquota di compensazione), mentre nel 2020 è pari al 10 per cento.
Progetti realizzati di proprio iniziativa: dal 2021 le persone soggette all’obbligo di compensazione non potranno più computare all’adempimento dell’obbligo di compensazione i progetti realizzati di propria iniziativa.
Pubblicazione della decisione in merito all’idoneità e al rapporto di monitoraggio di progetti di compensazione: le decisioni in merito all’idoneità dei progetti di compensazione e le decisioni concernenti il rilascio di attestati per i rapporti di monitoraggio dovranno essere pubblicate purché non violino il segreto di fabbricazione e d’affari.
Pubblicazione delle bozze di progetto e delle osservazioni della segreteria Compensazione: d’ora in poi dovranno essere pubblicate le bozze di progetto presentate e le relative osservazioni (non vincolanti) formulate dalla segreteria Compensazione della Confederazione.
Requisiti posti ai combustibili: i requisiti posti dalla legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali si applicheranno dal 2020 ai biocarburanti e ai biocombustibili purché siano utilizzati nell’ambito di progetti di compensazione.
I dettagli concernenti le disposizioni possono essere consultati nei commenti ai rispettivi articoli (cfr. n. 3).
2.1.4 Prescrizioni in materia di emissioni di CO2 applicabili ai veicoli nuovi
Nei capoversi 1 e 2 dell’articolo 10 della vigente legge sul CO2 sono definiti gli obiettivi da osservare a partire dal 2020 (95 g CO2/km per le automobili, 147 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri). Il Parlamento li ha decisi nell’ambito del dibattito sul primo pacchetto di misure contenuto nella Strategia energetica 2050. Si armonizzano con la normativa in vigore nell’UE, quindi con i valori di misurazione basati sul «Nuovo ciclo di guida europeo» (New European Driving Cycle, NEDC), il metodo di misurazione utilizzato fino al mese di agosto del 2017 per calcolare le emissioni di CO2.
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