Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO2 non è più ammessa, pertanto l’articolo è abrogato.
Art. 55c Nuovo calcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di im-
pianti
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO2 non è più ammessa, pertanto l’articolo è abrogato.
Art. 55d Certificati di riduzione delle emissioni per operatori di aeromobili
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente all’articolo 16a della legge sul CO2 (nella versione dal 1° gennaio 2021) non è più ammessa, pertanto l’articolo è abrogato.
Art. 56 Inosservanza dell’obbligo
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15, 16 e 16a della legge sul CO2 non è più ammessa (nella versione dal 1° gennaio 2021), come precisato nei capoversi 1 e 3.
Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni
Si è proceduto a un adeguamento formale.
Art. 75 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni
Per i gestori di impianti che avevano contratto un impegno di riduzione già prima del 2013 e prorogano il loro impegno di riduzione attuale, il calcolo della quota di certificati di riduzione delle emissioni computabili prevista alla lettera a non è più valido. In caso di proroga, la quota dei certificati viene ora calcolata in base al periodo d’impegno fino al 2021 secondo la lettera c. Per limitare l’onere amministrativo, la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni per tutti i gestori di impianti e tutte le emissioni di gas serra è uniformata al 4,5 per cento delle emissioni effettive.
Art. 79 Pubblicazione di informazioni
Per motivi di trasparenza, occorre ora pubblicare l’organizzazione o, in caso di consulenza da parte di terzi, la società di consulenza che assiste i gestori di impianti con un impegno di riduzione delle emissioni. L’aggiunta è dovuta al fatto che questa informazione è stata chiesta più volte all’UFAM.
Art. 89 Aliquota di compensazione
La proposta revisione della legge sul CO2 sancisce nell’articolo 3 un obiettivo nazionale per il 2021. Tale obiettivo implica che nel 2021 le emissioni devono essere ridotte di circa 800 000 tonnellate di CO2 eq. Per conseguirlo, occorre tra l’altro aumentare l’aliquota di compensazione dal 10 per cento del 2020 all’12 per cento del 2021.
Art. 90 Misure di compensazione ammesse
Le persone soggette all’obbligo di compensazione non potranno più computare all’adempimento dell’obbligo di compensazione i progetti realizzati di propria iniziativa poiché è da mettere in dubbio la loro addizionalità. Il Controllo federale delle finanze5 ha l’impressione che questi progetti provochino costi inutili ai consumatori di carburanti. Le persone soggette all’obbligo di compensazione, che hanno avviato progetti realizzati di propria iniziativa, possono lasciarsi computare le compensazioni conseguite ai fini dell’adempimento dei loro obblighi di compensazione ancora per il 2020.
Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione
5 CDF-15374 Verifica della compensazione del CO2 in Svizzera (2016). 18/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324