Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni a livello finanziario e sull’effettivo del personale

Per la Confederazione le ripercussioni della presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 sono le seguenti:

 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili: la proroga di un anno dell’obbligo di compensazione non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.

 Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi: l’adeguamento degli obiettivi di riduzione del CO2 in considerazione del passaggio dall’attuale metodo di misurazione NEDC alla WLTP garantisce che le prestazioni di riduzione proseguano in modo lineare. Senza una ridefinizione degli obiettivi di riduzione del CO2 l’introduzione della procedura WLTP, più vicina alla realtà, comporterebbe sanzioni di diverse centinaia di milioni di franchi l’anno, poiché i valori misurati con la WLTP sono nettamente superiori a quelli ottenuti con il metodo NEDC.

 Tassa sul CO2 sui combustibili fossili e impegno di riduzione delle emissioni: secondo stime, un eventuale incremento della tassa sul CO2 aumenterebbe le entrate fiscali di circa 300 milioni di franchi, che verrebbero tuttavia integralmente distribuite alla popolazione e all’economia (circa due terzi delle entrate) ovvero al Programma Edifici (un terzo delle entrate fino a un massimo di 450 milioni di franchi) o al Fondo per le tecnologie. Aumenterebbero dunque i fondi a disposizione del Programma Edifici (circa 50 milioni, sempre secondo stime). Per le finanze federali non ci sarebbero ripercussioni.

 Il numero degli impegni di riduzione rimane invariato nel 2021 rispetto all’anno precedente, di conseguenza non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.

 Sistema di scambio di quote di emissione: nell’ambito del collegamento tra il SSQE svizzero e il SSQE europeo avvenuto il 1° gennaio 2020 sono già state concesse ulteriori risorse di personale. Per il momento non risulta un ulteriore fabbisogno. Il fabbisogno finanziario per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione figura nel preventivo ordinario dell’UFAM (2020 = 1,2 milioni di franchi; 2021 = 0,77 milioni di franchi) e viene finanziato con i proventi della tassa sul CO2 generati dall’indennizzo per le spese d’esecuzione (art. 132 ordinanza sul CO2).

4.3 Ulteriori ripercussioni

4.3.1 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili

L’obbligo di compensazione per il 2021 deve essere pienamente adempiuto con le riduzioni delle emissioni che saranno conseguite nel 2021. Questa disposizione corrisponde a quella per il 2020, tuttavia è più severa rispetto agli anni precedenti. L’aumento dell’aliquota di compensazione accresce la pressione sugli assoggettati all’obbligo di compensazione e la probabilità di sanzioni. Non è ancora certo che l’obbligo di compensazione sarà adempiuto nel 2020 e ancora meno lo sarà per il 2021 con un’aliquota di compensazione più elevata. Anche la soppressione dei progetti realizzati di propria iniziativaavrà conseguenze per la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK) che dovrà trovare altri progetti per compensare emissioni pari a circa 150 000 tonnellate di CO2 attualmente compensate con progetti realizzati di propria iniziativa. È presumibile che alcuni progetti realizzati di propria iniziativa dovranno far fronte a difficoltà finanziarie senza le entrate generate dalla riduzione delle emissioni. In mancanza di ristrutturazioni o altre fonti di entrate è possibile che questi progetti siano sospesi. Le riduzioni delle emissioni che devono essere coperte da altri progetti a causa dell’abolizione dei progetti realizzati di propria iniziativa aumentano la domanda di attestati, uno sviluppo che dovrebbe avere effetti positivi su nuovi progetti di compensazione, eventualmente anche sui prezzi degli attestati ottenuti con i progetti esistenti.

La pubblicazione delle decisioni concernenti l’adeguamento di un progetto o di un programma e il rilascio di attestati faciliterà il lavoro degli organismi di convalida e di controllo e rende questo strumento ancora più trasparente. Le differenze tra gli attestati emessi e le riduzioni delle emissioni richieste nei rapporti di monitoraggio nonché le disposizioni della segreteria Compensazione saranno comprensibili anche per terzi.

25/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324