Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

2014–2018. In futuro l’assegnazione a titolo gratuito sarà tuttavia adeguata annualmente se i dati rilevanti (p. es. la quantità prodotta) registrano una variazione superiore al 15 per cento. In tal modo l’assegnazione a titolo gratuito tiene in migliore considerazione i dati aggiornati della produzione. Ove sia determinata sulla base dell’energia termica o dei combustibili consumati, l’assegnazione a titolo gratuito è aumentata soltanto se il gestore di impianti dimostra che il maggior consumo è dovuto a un incremento della produzione e non a una minore efficienza. D’altro canto, l’assegnazione a titolo gratuito non sarà diminuita se è comprovato che il minore consumo è dovuto a un incremento dell’efficienza. In tal modo si può garantire che per l’assegnazione a titolo gratuito ai gestori di impianti l’efficienza in termini di emissioni di gas serra svolge un ruolo importante.

 Rapporto: per il rapporto di monitoraggio annuale i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili possono adoperare un modello standard o, secondo l’ordinanza riveduta, anche un modello approvato dall’UFAM che consente un rapporto trasparente e uniforme. Il rapporto di monitoraggio annuale continua a basarsi sul piano di monitoraggio da allestire in anticipo e che deve essere approvato dall’UFAM. Gli operatori di aeromobili, che non sono amministrati dall’UFAM, continuano a sottoporre il piano di monitoraggio e il rapporto di monitoraggio all’autorità competente nello Stato amministrativo.

 Consegna di diritti di emissione: per garantire la compatibilità con il SSQE dell’UE, i gestori di impianti possono continuare a restituire alla Confederazione diritti di emissione per gli impianti e, ora, anche diritti di emissione per gli aeromobili in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da essi. La consegna di certificati esteri di riduzione delle emissioni non è più possibile né per i gestori di impianti né per gli operatori di aeromobili.

 Trasferimento dei diritti di emissione non utilizzati: i diritti di emissione non utilizzati dai partecipanti al SSQE nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura illimitata al 2021. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sul collegamento del SSQE svizzero con quello dell’UE sono compresi anche i diritti di emissione europei, che sono equivalenti a quelli svizzeri.

I dettagli concernenti le disposizioni possono essere consultati nei commenti ai rispettivi articoli (cfr. n. 3).

2.1.2 Impegno di riduzione delle emissioni

I gestori di impianti che hanno contratto un impegno di riduzione possono prorogarlo sino alla fine del 2021 senza un grande onere amministrativo. È così garantito che i gestori ottengano la restituzione anche nel caso in cui l’entrata in vigore della revisione totale della legislazione sul CO2 sia procrastinata. Gli obiettivi vengono proseguiti in modo lineare, sulla base di un calcolo standard, e devono essere osservati nell’intero periodo d’impegno dall’anno di inizio sino alla fine del 2021.

 Per quanto riguarda l’obiettivo di emissione il percorso di riduzione degli anni precedenti viene proseguito secondo una traiettoria lineare. Il valore annuale per il 2021 ammonta complessivamente a circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (Co2eq), il che corrisponde alle emissioni effettive nel 2018 degli impianti esentati con obiettivo di emissione. Per il raggiungimento dell’obiettivo entro il 2021 non occorrono dunque ulteriori prestazioni di riduzione. Nella decisione di investire in provvedimenti non convenienti dal punto di vista economico i gestori di impianti hanno inoltre considerato il ricavo ottenuto dagli attestati sino alla fine del 2020, ulteriori fondi nel 2021 rappresenterebbero ripercussioni collaterali di carattere puramente finanziario. Tutti i gestori di impianti, a prescindere dal fatto che abbiano contratto un impegno di riduzione o concordato un obiettivo, possono continuare a presentare progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera secondo gli articoli 5 e 5a.

 Per l’obiettivo basato su provvedimenti si applica un grado di utilizzo dell’80 per cento del potenziale economico dei provvedimenti a fronte di un impegno fino al 2020. In caso di proroga fino al 2021 il grado di utilizzo sale al 90 per cento e l’obiettivo basato su provvedimenti è di conseguenza moltiplicato per 1,125. I gestori di impianti che hanno attuato i loro provvedimenti e ottemperano al valore annuale del 2018 adempiranno così il proprio impegno anche nel 2021.

5/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324