Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
Nell’ambito dei progetti svizzeri di compensazione il richiedente può esigere dall’UFAM un esame preliminare della descrizione del progetto o del programma. Una volta effettuato l’esame preliminare della bozza di progetto, l’UFAM inoltra tale esame preliminare all’organismo di convalida.
Art. 12 Attestati per i gestori con impegno di riduzione
Come enunciato nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, il sistema del diritto semplificato di attestato per i gestori di impianti con impegno di riduzione sarà abolito. Nella decisione di investire in provvedimenti antieconomici i gestori di impianti hanno inoltre considerato il ricavo ottenuto dagli attestati sino alla fine del 2020, ulteriori fondi nel 2021 rappresenterebbero ripercussioni collaterali di carattere puramente finanziario. Tutti i gestori di impianti, a prescindere dal fatto che abbiano contratto un impegno di riduzione o concordato un obiettivo, possono continuare a presentare progetti e programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera secondo gli articoli 5 e 5a. La richiesta di rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni nel periodo 2013–2020 deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2022, dopo di che il diritto è perento.
Art. 12a Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del
consumo energetico
Modifica dell’articolo 12a in analogia con l’articolo 12.
Art. 14 Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi
Nella situazione giuridica in vigore non sono pubblicate né la decisione in merito all’idoneità di un progetto o di un programma né la decisione riguardante i rapporti di monitoraggio da presentare annualmente. Queste decisioni dell’autorità contengono informazioni concernenti gli attestati rilasciati ed eventuali esigenze (cosiddette Forward Action Requests) da considerare nei successivi periodi di monitoraggio. Inoltre, le decisioni sui rapporti di monitoraggio evidenziano eventuali differenze rispetto alle riduzioni delle emissioni richieste. La proposta di pubblicare queste informazioni contenuta nel presente progetto di revisione serve da un lato a migliorare la procedura di convalida e di verifica dei progetti, poiché soprattutto gli organismi di convalida e di controllo hanno accesso alle condizioni necessarie ove non siano rese accessibili dal richiedente. Infine, la pubblicazione delle decisioni conformemente all’articolo 8 capoverso 1 e all’articolo 10 capoverso 1bisdell’ordinanza promuove la trasparenza relativamente all’osservanza degli obblighi di compensazione, da cui è possibile estrapolare anche gli sviluppi sul raggiungimento degli obiettivi nazionali. La pubblicazione avviene nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari.
Art. 17 Campo d’applicazione
Nell’introdurre le disposizioni volte a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli il legislatore ha ipotizzato che l’immatricolazione di veicoli sia destinata al loro utilizzo sulle strade svizzere. Secondo questo stesso criterio dell’immatricolazione, i veicoli dovrebbero quindi essere assoggettati ai valori obiettivo di CO2. Il Consiglio federale ha condiviso questa premessa, di conseguenza nell’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 in vigore ha precisato che sono considerati immatricolati i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta conformemente all’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2. Nell’esecuzione è emerso tuttavia che basarsi sul processo formale dell’ammissione alla circolazione per la prima volta ha portato a pratiche assolutamente invise al legislatore e che producono l’opposto degli obiettivi auspicati con questa disposizione:
Ai fini del calcolo della sanzione sul CO2 sono stati per esempio introdotti e formalmente ammessi alla circolazione veicoli a basse emissioni che non erano affatto pensati per l’utilizzazione in Svizzera. In concreto è stato importato, ammesso alla circolazione e computato nel bilancio del CO2 del rispettivo parco veicoli un numero maggiore di veicoli elettrici che, a causa del conteggio del parco veicoli, consentono invece di ammettere alla circolazione in Svizzera senza sanzioni veicoli con emissioni elevate di CO2. Mentre i veicoli elettrici tornano a essere esportati dopo breve tempo, i veicoli con elevate emissioni di CO2 rimangono nel nostro Paese, con la
9/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324