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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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Sezione 2: Protezione dei campioni e dei dati genetici

(art. 10 LEGU)

Art. 4

1 Chi tratta dati genetici nell’ambito di esami genetici deve assicurare che sia garantita la protezione dei dati in particolare dalla comunicazione, dalla modifica, dalla cancellazione, dalla produzione di copie e dalla perdita illecite o accidentali.

2La protezione deve essere garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare mediante:

a. la limitazione del trattamento dei dati genetici a coloro i quali necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro compiti;

b. la verbalizzazione di tutti i processi di trattamento determinanti per garantire la tracciabilità;

c. la trasmissione sicura di dati genetici;

d. la pseudonimizzazione di dati genetici se sono trasmessi a un Paese la cui legislazione non garantisce una protezione adeguata.

3Alle operazioni relative ai campioni si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Capitolo 2: Esami genetici in ambito medico

Sezione 1: Prescrizione di esami genetici che non pongono requisiti particolari

(art. 20 cpv. 3 LEGU)

Art. 5 Nel campo della medicina umana

1I seguenti esami possono essere prescritti da medici che sono abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, ma che non dispongono né di un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l’esame, né di una qualifica particolare nel campo della genetica umana:

a. esami farmacogenetici;

b. esami genetici diagnostici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie;

c. esami genetici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie e che sono destinati al grande pubblico;

d. esami genetici di cui all’articolo 31 capoverso 1 LEGU che perseguono uno scopo medico.

2I medici di cui al capoverso 1 possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 lettere a e b soltanto se questi ultimi forniscono risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.