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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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c. alla possibilità che vengano scoperte informazioni eccedenti su caratteristiche ereditarie del patrimonio genetico;

d. ai suoi diritti.

Art. 58 Esami genetici in ambito medico al di fuori di malattie tumorali

Agli esami genetici in ambito medico che non sono legati a una malattia tumorale e sono eseguiti per determinare caratteristiche non ereditarie si applicano i capitoli 1, 2, 4 e 8 LEGU.

Art. 59 Esami genetici al di fuori dell’ambito medico

1Agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico volti a determinare caratteristiche non ereditarie si applicano gli articoli 3–15, 33 e 56–58 LEGU.

2Se prima della prescrizione dell’esame non è chiaro se si tratti di una caratteristica ereditaria del patrimonio genetico si applicano i capitoli 1, 2, 4 e 8 LEGU.

Capitolo 5: Esami genetici nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti

(art. 2 cpv. 2 LEGU)

Art. 60 Esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o

caratteristiche ematiche o tissutali

Agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche o tissutali nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule si applicano soltanto gli articoli 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoversi 1 lettera c, 2 lettera b e 3 LEGU.

Art. 61 Esami genetici prenatali per la determinazione di gruppi sanguigni e

caratteristiche ematiche

Agli esami genetici prenatali volti a determinare gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b LEGU si applicano gli articoli 3–12, 27 e 56–58 LEGU.

Art. 62 Esami genetici nell’ambito delle cure post-trapianto

1Gli esami genetici nell’ambito delle cure post-trapianto sono esclusi dal campo d’applicazione della LEGU se da essi non risultano informazioni eccedenti.

2Se dagli esami genetici nell’ambito delle cure post-trapianto risultano informazioni eccedenti, si applicano gli articoli 3–5, 7–12, 27 e 56–58 LEGU.

3In caso di esami di cui al capoverso 2, la persona interessata deve essere informata in modo comprensibile in particolare in merito:

a. allo scopo e al tipo dell’esame;