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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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3Il laboratorio conformemente al capoverso 2 può continuare a esercitare la sua attività fino alla decisione dell’UFSP.

4Qualora il SAS rifiuti l’accreditamento a un laboratorio titolare di un’autorizzazione limitata nel tempo secondo il diritto anteriore, l’UFSP, mentre esamina la domanda di rinnovo dell’autorizzazione del laboratorio, può comunque rilasciare un’autorizzazione di cui all’articolo 15, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

Art. 68 Disposizioni transitorie concernenti i laboratori autorizzati titolari di

un accreditamento

1Se un laboratorio titolare di un accreditamento secondo l’articolo 8 capoverso 1 ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e l’UFSP non ha ancora deciso prima di questa data in merito alla domanda, quest’ultima vale come domanda per un’autorizzazione illimitata nel tempo di cui all’articolo 14. L’UFSP concede al laboratorio un termine di tre mesi per presentare successivamente i dati di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere a e b.

2Il laboratorio può proseguire la sua attività indipendentemente da un’eventuale scadenza della sua autorizzazione fino alla decisione dell’UFSP in merito al rilascio dell’autorizzazione.

Art. 69 Disposizione transitoria concernente i capi di laboratorio

I capi di laboratorio che non dispongono della qualifica necessaria alla loro attività conformemente all’allegato 2 possono continuare a esercitare la loro funzione per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 70 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,

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