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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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a. il numero e il tipo degli esami citogenetici e genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione eseguiti nonché i metodi applicati;

b. per quanto concerne l’assegnazione di mandati a un laboratorio all’estero: il numero e il tipo degli esami citogenetici e genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio incaricato;

c. una sintesi e una valutazione dei controlli esterni della qualità di cui all’articolo 49.

Sezione 6: Gestione della qualità e informazione in caso di esami eseguiti all’estero

(art. 36 LEGU)

Art. 54

Alla gestione della qualità e all’informazione in caso di esami eseguiti all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26.

Sezione 7: Vigilanza e scambio di informazioni

(art. 35 cpv. 1 LEGU)

Art. 55 Vigilanza

1 L’UFSP verifica se i laboratori rispettano le disposizioni della presente ordinanza.

2 L’UFSP effettua ispezioni; può effettuarle in ogni momento con o senza preavviso.

3 Per adempiere i suoi compiti di vigilanza, l’UFSP può avvalersi di periti esterni o incaricare questi ultimi dell’ispezione.

4 L’UFSP e i periti esterni possono esigere dai laboratori l’accesso ai loro locali e strumenti, la consultazione di tutti i documenti e i sistemi d’informazione nonché tutte le informazioni necessarie per le ispezioni o l’attività di vigilanza dell’UFSP.

Art. 56 Scambio di informazioni

1 L’UFSP informa le autorità cantonali in merito:

a. al rilascio, al rifiuto, alla modifica, alla sospensione, alla revoca o all’estinzione di un’autorizzazione;

b. ai vizi di qualità o di sicurezza gravi che sono stati constatati in un laboratorio.

2 Le autorità cantonali informano l’UFSP in merito a contestazioni ed eventi rilevanti che riguardano un laboratorio titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 44.

3 L’UFSP informa il SAS in merito ad attività e accertamenti di cui al capoverso 1, sempreché si tratti di un laboratorio accreditato.

4 Il SAS informa l’UFSP in merito: