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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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Sezione 4: Procedura di autorizzazione
(art. 35 cpv. 1 LEGU)
Art. 43 Domanda
La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici o geneticomolecolari di caratteristiche degne di particolare protezione deve contenere quanto segue:
a. i dati da cui si evince che le condizioni di cui agli articoli 38–42 sono soddisfatte;
b. i dati di cui all’articolo 13 lettere b–d.
Art. 44 Autorizzazione
1 L’UFSP rilascia l’autorizzazione al laboratorio se la domanda è completa e le condizioni di cui agli articoli 38–42 sono soddisfatte.
2 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo illimitato.
Art. 45 Portata dell’autorizzazione
1 I laboratori titolari di un’autorizzazione secondo la presente sezione possono eseguire tutti gli esami citogenetici e genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione.
2 I laboratori possono eseguire questi esami anche se sono prescritti a scopo medico.
Art. 46 Sospensione, revoca ed estinzione dell’autorizzazione
1L’UFSP può sospendere o revocare l’autorizzazione se il laboratorio:
a. non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;
b. non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 4 e 47–54, in particolare se i risultati dei controlli esterni della qualità danno adito a ripetute contestazioni.
2L’autorizzazione si estingue se il laboratorio notifica all’UFSP la cessazione della sua attività.
Sezione 5: Obblighi dei laboratori
(art. 35 cpv. 1 LEGU)
Art. 47 Accettazione di mandati
Il laboratorio può accettare mandati di esecuzione di esami citogenetici o geneticomolecolari di caratteristiche degne di particolare protezione soltanto da:
a. un professionista della salute autorizzato a prescrivere l’esame in questione in Svizzera o all’estero;