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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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e. la composizione della Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano.
2All’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica l’ordinanza del 14 febbraio 20072 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa.
Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 LEGU, nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a. esami farmacogenetici: esami genetici di caratteristiche che influenzano l’effetto del medicamento;
b. esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro: esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione secondo l’articolo 5a della legge del 18 dicembre 19983 sulla medicina della procreazione;
c. esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione: esami genetici al di fuori dell’ambito medico effettuati allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione (art. 31 cpv. 1 LEGU);
d. caratteristiche non ereditarie: caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (art. 2 cpv. 1 LEGU).
Art. 3 Pubblicità destinata al pubblico
(art. 14 LEGU)
1 Per pubblicità destinata al pubblico s’intendono tutte le misure pubblicitarie che promuovono la prescrizione di esami genetici o la consegna e la vendita di prodotti per l’esecuzione di tali esami, in particolare:
a. prospetti, manifesti, lettere circolari;
b. inserzioni in giornali, riviste e libri;
c. pubblicità su oggetti;
d. pubblicità mediante media elettronici come supporti video, audio e di dati nonché applicazioni informatiche;
e. pubblicità in occasione di manifestazioni informative e conferenze tenute davanti a non specialisti.
2Per pubblicità destinata al pubblico non s’intendono le misure pubblicitarie che si rivolgono unicamente a persone abilitate alla prescrizione di esami genetici.