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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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non soddisfa le condizioni per l’autorizzazione o gli obblighi secondo la presente ordinanza.

Sezione 7: Depistaggio genetico

(art. 30 LEGU)

Art. 29 Domanda

La domanda di autorizzazione di un programma di depistaggio per l’esecuzione di un depistaggio genetico deve contenere quanto segue:

a. il programma di depistaggio;

b. i dati relativi alla persona richiedente;

c. il nome e l’indirizzo aziendale di una persona responsabile che dispone delle competenze specialistiche necessarie per l’esecuzione del depistaggio genetico;

d. il nome dell’organizzazione incaricata dell’esecuzione del depistaggio genetico.

Art. 30 Rilascio dell’autorizzazione

1 Se la domanda è completa e le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 2 LEGU sono soddisfatte, l’UFSP rilascia l’autorizzazione.

2L’UFSP può rilasciare l’autorizzazione per un periodo limitato nel tempo; in questo caso, la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.

Art. 31 Adeguamenti del programma di depistaggio

Il titolare dell’autorizzazione deve adeguare il programma di depistaggio se sussistono motivi contenutistici o organizzativi significativi.

Art. 32 Obblighi di notifica

1Il titolare dell’autorizzazione deve notificare previamente all’UFSP quanto segue:

a. importanti modifiche nel programma di depistaggio;

b. cambiamento dell’organizzazione incaricata dell’esecuzione del depistaggio genetico o della persona responsabile.

2La conclusione del depistaggio genetico deve essere notificata all’UFSP entro 30 giorni.

3 Se il depistaggio genetico viene interrotto, il termine di notifica è di 15 giorni. La notifica deve indicare i motivi dell’interruzione.