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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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4L’emolumento per la valutazione dell’equivalenza di un titolo, compresa la decisione di cui all’articolo 11 capoverso 4, è disciplinato dall’articolo 54a capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sull’assicurazione malattie.
5Gli emolumenti per l’attività del SAS nell’ambito della presente ordinanza sono disciplinati dall’ordinanza del 10 marzo 200613 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.
6Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200414 sugli emolumenti.
Art. 65 Pubblicazione dei laboratori e dei depistaggi genetici autorizzati
L’UFSP pubblica:
a. un elenco dei laboratori contenente i dati sulle autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari;
b. un elenco dei depistaggi genetici autorizzati.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
Art. 67 Disposizioni transitorie concernenti i laboratori autorizzati senza un
accreditamento
1 I laboratori titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore che non dispongono di un accreditamento e vogliono proseguire la loro attività dopo la scadenza dell’autorizzazione devono presentare all’UFSP al più tardi sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione una domanda per un’autorizzazione limitata nel tempo di cui all’articolo 15.
2Se l’autorizzazione scade entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza e il laboratorio ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione secondo il diritto anteriore, questa domanda vale come domanda per un’autorizzazione limitata nel tempo di cui all’articolo 15. L’UFSP concede al laboratorio un termine di tre mesi per presentare successivamente i seguenti dati concernenti:
a. il supplente del capo di laboratorio;
b. le operazioni che fa eseguire a un’altra struttura, compresa l’indicazione di questa struttura;
c. la prova che abbia presentato una domanda di accreditamento al SAS.