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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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Art. 33 Rapporto
1 Il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’UFSP regolarmente, ma almeno una volta all’anno, un rapporto sull’esecuzione del depistaggio genetico. Il rapporto deve contenere in particolare:
a. dati statistici;
b. dati su avvenimenti particolari.
2 Il titolare dell’autorizzazione deve presentare ogni cinque anni all’UFSP un rapporto sui cinque anni precedenti. Oltre ai dati di cui al capoverso 1, il rapporto deve contenere le conoscenze che ne derivano.
3 Entro sei mesi dalla conclusione o dall’interruzione del depistaggio genetico, all’UFSP deve essere presentato un rapporto finale. Esso deve contenere in particolare:
a. una sintesi dei risultati rilevati per la durata complessiva del depistaggio genetico e le conclusioni che ne derivano;
b. i dati sulle misure adottate in base al depistaggio genetico;
c. le raccomandazioni derivanti dal depistaggio genetico.
Art. 34 Sospensione, revoca e annullamento dell’autorizzazione
1L’UFSP sospende o revoca l’autorizzazione se:
a. le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte;
b. gli obblighi di notifica e di presentazione del rapporto non sono rispettati; oppure
c. nuove conoscenze scientifiche lo richiedono.
2L’UFSP annulla l’autorizzazione se il depistaggio genetico viene interrotto.
Capitolo 3: Esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione
Sezione 1: Esami genetici di caratteristiche fisiologiche e caratteristiche concernenti l’origine, sia etnica sia d’altro tipo
(art. 31 cpv. 1 lett. a e c LEGU)
Art. 35 Esami genetici di caratteristiche fisiologiche
1Gli esami genetici di caratteristiche fisiologiche di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera a LEGU non possono fornire informazioni su eventuali problemi di salute della persona interessata o su altre caratteristiche rilevanti dal punto di vista medico.
2Per esami di cui al capoverso 1 s’intendono in particolare:
a. gli esami del tipo di metabolismo che servono a regolare il peso corporeo attraverso un’alimentazione adeguata o un’attività sportiva mirata;
b. gli esami riguardanti la tendenza al sovrappeso;