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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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3I medici non possono prescrivere né esami genetici su persone incapaci di discernimento, né esami genetici prenatali, né esami genetici nell’ambito della pianificazione familiare.
Art. 6 Nel campo dell’odontoiatria
1I dentisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell’odontoiatria i seguenti esami:
a. esami farmacogenetici;
b. esami genetici diagnostici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie.
2I dentisti possono prescrivere questi esami soltanto se questi ultimi forniscono risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.
3I dentisti non possono prescrivere né esami su persone incapaci di discernimento né esami genetici prenatali.
4Il risultato dell’esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista. Non possono essere comunicate informazioni eccedenti.
Art. 7 Nel campo della farmacia
1I farmacisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere esami farmacogenetici che:
a. non sono legati a un medicamento soggetto a prescrizione medica; e
b. forniscono risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.
2I farmacisti non possono prescrivere né esami su persone incapaci di discernimento né esami genetici prenatali.
3Il prelievo di campioni deve avvenire in presenza del farmacista.
4Il farmacista deve assicurare la riservatezza dell’informazione orale. L’informazione deve avvenire anche in forma scritta.
5Il risultato dell’esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un farmacista. Non possono essere comunicate informazioni eccedenti.
Sezione 2: Condizioni per l’autorizzazione
(art. 28 cpv. 3 e 4 lett. a LEGU)
Art. 8 Accreditamento e sistema di gestione della qualità
1 I laboratori che eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari in ambito medico devono disporre di un accreditamento rilevante per la loro attività conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).