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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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Sezione 4: Obblighi dei laboratori
(art. 28 cpv. 4 lett. b)
Art. 18 Informazione sulla possibilità che risultino informazioni eccedenti Se da un esame citogenetico o genetico-molecolare possono risultare informazioni eccedenti, il laboratorio ne deve informare la persona prescrivente prima dell’esecuzione dell’esame.
Art. 19 Accettazione di mandati
Il laboratorio può accettare un mandato di esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare soltanto da:
a. una persona autorizzata a prescrivere l’esame in questione in Svizzera o all’estero;
b. un laboratorio in Svizzera che ha ricevuto il mandato da una persona di cui alla lettera a;
c. un laboratorio all’estero autorizzato a eseguire l’esame nel suo Paese.
Art. 20 Mandato a un altro laboratorio
1Il laboratorio può incaricare dell’esecuzione di un esame citogenetico o geneticomolecolare un altro laboratorio, se quest’ultimo dispone della relativa autorizzazione.
2Il laboratorio deve informare la persona prescrivente sugli esami eseguiti dal laboratorio incaricato.
Art. 21 Controlli esterni della qualità
Il laboratorio deve sottoporre regolarmente i suoi esami a controlli esterni della qualità.
Art. 22 Programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati
genetici
1Per garantire operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici, il laboratorio deve disporre di un programma che:
a. stabilisca l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di cui all’allegato 3; e
b. sia conforme allo stato della tecnica.
2Il DFI può adeguare l’allegato 3 agli sviluppi tecnici e internazionali.