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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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b. alle operazioni relative al campione e ai dati genetici durante e dopo l’esame, in particolare in relazione alla conservazione;

c. alla possibilità che vengano scoperte informazioni eccedenti;

d. ai suoi diritti.

4Agli esami genetici successivi a un trapianto eseguiti nell’ambito di una malattia tumorale si applica l’articolo 57, sempreché si tratti di esami volti a determinare caratteristiche non ereditarie.

Capitolo 6: Composizione della Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano

(art. 54 LEGU)

Art. 63

La Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano è composta da persone in possesso di conoscenze specialistiche in uno o più dei seguenti ambiti:

a. malattie e disturbi genetici;

b. diagnosi prenatale e preimpianto;

c. farmacogenetica;

d. malattie tumorali;

e. test genetici al di fuori dell’ambito medico;

f. allestimento di profili del DNA;

g. prescrizione di esami genetici;

h. analisi medico-genetica;

i. garanzia della qualità nel campo della genetica;

j. ricerca, compresa la gestione di biobanche e banche dati, nel campo della genetica.

Capitolo 7: Emolumenti e pubblicazione

Art. 64 Emolumenti

1Gli emolumenti per le autorizzazioni e le attività di vigilanza secondo la presente ordinanza sono stabiliti nell’allegato 4.

2L’UFSP può esigere un supplemento al massimo del 50 per cento dell’emolumento ordinario se è necessario un onere supplementare straordinario.

3Per le altre prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria è compresa fra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della classe di funzione della persona incaricata.