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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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b. alle operazioni relative al campione e ai dati genetici durante e dopo l’esame, in particolare in relazione alla conservazione;
c. alla possibilità che vengano scoperte informazioni eccedenti;
d. ai suoi diritti.
4Agli esami genetici successivi a un trapianto eseguiti nell’ambito di una malattia tumorale si applica l’articolo 57, sempreché si tratti di esami volti a determinare caratteristiche non ereditarie.
Capitolo 6: Composizione della Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano
(art. 54 LEGU)
Art. 63
La Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano è composta da persone in possesso di conoscenze specialistiche in uno o più dei seguenti ambiti:
a. malattie e disturbi genetici;
b. diagnosi prenatale e preimpianto;
c. farmacogenetica;
d. malattie tumorali;
e. test genetici al di fuori dell’ambito medico;
f. allestimento di profili del DNA;
g. prescrizione di esami genetici;
h. analisi medico-genetica;
i. garanzia della qualità nel campo della genetica;
j. ricerca, compresa la gestione di biobanche e banche dati, nel campo della genetica.
Capitolo 7: Emolumenti e pubblicazione
Art. 64 Emolumenti
1Gli emolumenti per le autorizzazioni e le attività di vigilanza secondo la presente ordinanza sono stabiliti nell’allegato 4.
2L’UFSP può esigere un supplemento al massimo del 50 per cento dell’emolumento ordinario se è necessario un onere supplementare straordinario.
3Per le altre prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria è compresa fra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della classe di funzione della persona incaricata.