Progetto

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

3Se un titolo di cui al capoverso 1 lettere b–e è stato conseguito prima del 1° marzo 2003, è necessario il complemento «incl. diagnostica DNA/RNA».

4L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide sull’equivalenza di un titolo con un titolo di cui al capoverso 1.

Art. 12 Qualifica del personale di laboratorio

1 Almeno la metà del personale di laboratorio incaricato dell’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari deve poter dimostrare di possedere:

a. un diploma di tecnico in analisi biomediche SSS o di laboratorista AFC (biologia) oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale;

b. un diploma di una scuola universitaria di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel campo della biologia, della chimica, della biomedicina, delle scienze farmaceutiche o delle scienze della vita oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 70 capoverso 1 LPSU; oppure

c. un diploma federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche in medicina umana, odontoiatria, veterinaria o farmacia.

2 Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro, almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere sufficiente esperienza con esami su singole cellule.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione

(art. 28 cpv. 4 lett. c LEGU)

Art. 13 Domanda

La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici o geneticomolecolari in ambito medico deve contenere quanto segue:

a. i dati da cui si evince che le condizioni di cui agli articoli 8–12 sono soddisfatte;

b. un elenco degli esami previsti, compresi i metodi utilizzati a tal fine;

c. le operazioni che il laboratorio fa eseguire a un’altra struttura, compresi il nome e l’indirizzo di questa struttura;

d. i dati relativi ai controlli esterni della qualità previsti per i singoli esami (art. 21).

5 RS 412.10

6 RS 414.20

7 RS 811.11