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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine
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3Se un titolo di cui al capoverso 1 lettere b–e è stato conseguito prima del 1° marzo 2003, è necessario il complemento «incl. diagnostica DNA/RNA».
4L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide sull’equivalenza di un titolo con un titolo di cui al capoverso 1.
Art. 12 Qualifica del personale di laboratorio
1 Almeno la metà del personale di laboratorio incaricato dell’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari deve poter dimostrare di possedere:
a. un diploma di tecnico in analisi biomediche SSS o di laboratorista AFC (biologia) oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale;
b. un diploma di una scuola universitaria di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel campo della biologia, della chimica, della biomedicina, delle scienze farmaceutiche o delle scienze della vita oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 70 capoverso 1 LPSU; oppure
c. un diploma federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche in medicina umana, odontoiatria, veterinaria o farmacia.
2 Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro, almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere sufficiente esperienza con esami su singole cellule.
Sezione 3: Procedura di autorizzazione
(art. 28 cpv. 4 lett. c LEGU)
Art. 13 Domanda
La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici o geneticomolecolari in ambito medico deve contenere quanto segue:
a. i dati da cui si evince che le condizioni di cui agli articoli 8–12 sono soddisfatte;
b. un elenco degli esami previsti, compresi i metodi utilizzati a tal fine;
c. le operazioni che il laboratorio fa eseguire a un’altra struttura, compresi il nome e l’indirizzo di questa struttura;
d. i dati relativi ai controlli esterni della qualità previsti per i singoli esami (art. 21).