Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

un’altra persona. Lo scopo principale dell’identificazione in base al numero AVS è la possibilità di designare e quindi di identificare in maniera univoca le persone su scala nazionale. Secondo il capoverso 1 l’attribuzione del numero AVS va effettuata nel registro degli identificatori di persone. Ciò significa che l’identificazione di ogni titolare di diritti in base al suo numero AVS non avviene nel libro mastro e non fa parte della procedura di trattamento. Di conseguenza non occorre nemmeno effettuare un’iscrizione nel libro giornale. Secondo l’articolo 90 capoverso 1 lettera a ORF, nel registro fondiario i proprietari e tutte le persone che vantano diritti su un fondo sono designati con i seguenti dati: cognome, nomi, data di nascita, sesso, attinenza o cittadinanza. In questo modo la cerchia di persone da identificare è circoscritta ai titolari di diritti. L’identificazione di queste persone in base al numero AVS consiste nell’attribuzione del numero AVS loro già assegnato dall’UCC in quanto autorità competente. La disposizione chiarisce inoltre che l’attribuzione va effettuata unicamente nel registro fondiario informatizzato e non nel registro fondiario cartaceo, sempre ammesso che quest’ultimo esista ancora. L’ultimo periodo del capoverso 2 consente l’utilizzo del numero AVS anche in altri registri ausiliari secondo l’articolo 13 ORF.

Nel registro fondiario tenuto su supporti informatici il libro mastro e il libro giornale sono due modelli di dati distinti i cui contenuti sono elaborati nello stesso sistema e collegati tra loro (art. 8 cpv. 2 ORF). Il capoverso 2 chiarisce che l’iscrizione nel registro degli identificatori di persone deve imperativamente essere collegata con la corrispondente iscrizione nel libro mastro. Grazie all’iscrizione di dati nel registro degli identificatori di persone, il registro fondiario disporrà sempre dei dati aggiornati sui titolari di diritti, senza dover modificare le iscrizioni nel libro mastro. La disposizione permette inoltre di collegare il registro degli identificatori di persone con altri registri del registro fondiario.

Il capoverso 3 contiene un elenco esaustivo del contenuto del registro degli identificatori di persone. Oltre ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a e al numero AVS, contiene altri dati necessari al collegamento con altri sistemi (lettere a-c).

In questo contesto va precisato che l’uso sistematico del numero AVS implica per gli uffici del registro fondiario l’adempimento dell’obbligo di annuncio all’UCC di cui all’articolo 134ter OAVS.

Articolo 23b Fonti di dati

Gli uffici del registro fondiario devono poter attribuire il numero AVS in modo affidabile. Devono quindi ottenere il numero AVS e i dati relativi alle persone fisiche da fonti di dati attendibili. La disposizione elenca le fonti di dati determinanti. Secondo la legislazione sull’AVS, l’UCC è una delle fonti di dati più attendibili (cfr. art. 50g LAVS e 5 dell’ordinanza del DFI del 7 nov. 2007 sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS [RS 831.101.4]).

Secondo la lettera a, l’UCC è la fonte di dati primaria. Gli uffici del registro fondiario si rivolgeranno quindi in primo luogo direttamente all’UCC per ottenere i numeri AVS mediante un’apposita interfaccia (cfr. art. 134quarter cpv. 2–4 OAVS).

In conformità con la legislazione sull’AVS, la lettera b permette agli uffici del registro fondiario di interrogare altre fonti di dati qualificate come sufficientemente sicure dall’UCC7. La presente disposizione permette quindi l’utilizzo di eventuali collegamenti esistenti con le banche dati cantonali giudicate sufficientemente sicure dall’UCC.

7 L’UCC raccomanda gli organi che tengono i registri di cui all’art. 2 della legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (RS 431.02) perché giudicati sufficientemente sicuri secondo l’art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS (cfr. www.zas.admin.ch > Partner e istituzioni > NAVS13 > Regole di gestione).