Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

Il servizio di ricerca di fondi mette a disposizione delle autorità abilitate i dati del libro mastro in forma elettronica. Occorre assicurare che il servizio venga utilizzato da autorità abilitate e che non sia accessibile in modo illecito. I requisiti posti alla sicurezza devono pertanto essere elevati. L’autorità abilitata otterrà l’accesso al servizio tramite un canale sicuro o criptato e dovrà identificarsi presso il servizio di ricerca di fondi prima di poterlo utilizzare. Per contro, i diritti d’accesso non saranno adeguati in occasione di ogni cambiamento delle circostanze (p. es. un avvicendamento del personale o l’utilizzo di nuovi strumenti tecnici per l’autenticazione o l’identificazione degli utenti [p.es. i certificati]). Ne consegue che, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello pratico è importante che la gestione degli accessi avvenga rapidamente. I cambiamenti che possono incidere sui diritti d’accesso devono essere comunicati all’UFRF spontaneamente e senza indugio (cpv. 2).

Articolo 34e Criteri di ricerca ammessi e delimitazione dei risultati della ricerca

Il capoverso 1 chiarisce che, in linea di principio, nel quadro della procedura di trattamento, tutte le autorità abilitate (art. 34d AP-ORF) possono effettuare ricerche in base ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 ORF, indipendentemente dall’estensione dei loro diritti d’accesso. Per le persone fisiche tali dati sono: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, l’attinenza o la cittadinanza (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF); per le persone giuridiche e le società in nome collettivo e in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica, se questa non risulta dalla ragione sociale o dal nome, e l’IDI (art. 90 cpv. 1 lett. b ORF).

La consultazione è sostanzialmente limitata ai dati pubblici di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera a ORF (cpv. 2). Le autorità con diritto d’accesso possono quindi consultare la designazione e descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data di acquisto (art. 970 cpv. 2 CC). In virtù dell’articolo 27 capoverso 2 ORF, Il Cantone che rende accessibili per via elettronica i dati pubblici iscritti nel libro mastro deve garantire che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d’informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie. Queste limitazioni vengono meno nel quadro della ricerca di fondi su scala nazionale, perché le autorità abilitate possono effettuare ricerche in riferimento a una persona. In linea di principio, non è limitato nemmeno il numero di interrogazioni. Ne consegue che il numero di ricerche giornaliere potrà variare notevolmente a seconda dell’autorità e del compito legale. Va tuttavia precisato che l’utilizzazione abusiva del sevizio è vietata e comporta la revoca del diritto d’accesso (cfr. art. 34g AP-ORF).

Il capoverso 3 definisce i due principali ampliamenti dei diritti d’accesso che possono essere concessi a un profilo utente.

Secondo la lettera a numero 1 le autorità che utilizzano sistematicamente il numero AVS possono effettuare ricerche in base al numero AVS. Questa ricerca è verosimilmente molto più precisa rispetto a quella in base ai dati secondo l’articolo 90 capoverso 1 lettera a ORF. Va tuttavia notato che il numero AVS dovrà essere attribuito soltanto dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Questo processo richiederà ovviamente del tempo, in particolare per quanto riguarda i titolari di diritti già iscritti nel libro mastro. Ne consegue che nei primi anni dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza, la ricerca in base al numero AVS non permetterà di sapere immediatamente se una persona è titolare di diritti o meno (cfr. art. 164a AP-ORF). Il titolare di diritti cui non è ancora stato attribuito il suo numero AVS non potrà essere trovato mediante una ricerca basata su questo numero. Per contro, la stessa persona potrebbe in linea di principio essere trovata inserendo i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a ORF. È quindi logico che le autorità abilitate a effettuare ricerche in base al numero AVS potranno ottenere i numeri AVS nei risultati della ricerca (lett. b; cfr. anche n. 2).

L’autorità che, per adempiere i propri compiti legali, ha bisogno di consultare dati del libro mastro diversi da quelli previsti dall’articolo 26 capoverso 1 lettera a ORF, deve motivarlo (lett. b; cfr. anche cpv. 4 lett. d).