Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
Il capoverso 4 elenca i dati che possono essere consultati attraverso il servizio di ricerca di fondi. Questo elenco è indipendente dall’estensione del diritto di consultazione delle singole autorità, che, come esposto in precedenza, dipende dal loro compito legale, dalla motivazione della domanda e dai diritti d’accesso individuali.
Lettera a: conformemente ai criteri di ricerca di cui al capoverso 1, i risultati della ricerca corrispondono ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a della persona cercata.
Lettera b: come già esposto in precedenza, l’attribuzione del numero AVS ai titolari di diritti già iscritti nel libro mastro all’entrata in vigore dell’ORF richiederà diverso tempo. Durante questo periodo potrebbe essere utile per l’autorità richiedente sapere se alla persona iscritta è già stato attribuito il suo numero AVS. A seconda delle possibilità tecniche e delle necessità, potrebbe inoltre essere valutata l’opportunità che il sistema indichi il motivo per cui l’attribuzione non è ancora stata effettuata. Ciò permetterebbe anche di indicare lo stato del risultato fornito e sarebbe utile soprattutto nei casi di cui all’articolo 23c capoversi 3–5 AP-ORF.
Lettera c: affinché l’autorità possa sapere su quale fondo una persona vanta diritti deve conoscerne la designazione. Per «designazione» s’intendono le informazioni elencate all’articolo 18 ORF.
Lettera d: questa disposizione elenca le iscrizioni figuranti nel libro mastro che permettono di sapere se una persona è titolare di diritti. I diritti iscritti al numero 1 coincidono con quelli di cui all’articolo 34e capoverso 2 AP-ORF e quelli ai numeri 2-5 rimandano all’articolo 34e capoverso 3 lettera b AP-ORF. Quando si parla di altri dati giuridicamente efficaci del libro mastro s’intendono proprio questi diritti. Sarà possibile consultare al massimo le servitù, gli oneri fondiari, i diritti di pegno e i diritti annotati. Si chiarisce così che anche nel quadro di questa estensione del diritto d’accesso sarà possibile consultare solo le informazioni iscritte nel libro mastro. Il grado di precisione del risultato della ricerca (cfr. anche art. 34b cpv. 2 AP-ORF) si limita alla mera designazione del diritto. Ed è proprio questo che s’intende con l’espressione «per la descrizione del diritto, una delle seguenti designazioni».
Articolo 34f Registrazione delle interrogazioni e diritti di consultazione
L’UFRF deve protocollare le interrogazioni per assicurarsi che il servizio di ricerca di fondi sia utilizzato conformemente alla legge. La protocollazione è automatica; questo principio è disciplinato dal capoverso 1.
Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo dei dati da protocollare.
I protocolli sono conservati per due anni (cpv. 3).
Per quanto riguarda la consultazione dei protocolli, il capoverso 4 rimanda alla LPD. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LPD, la legge non si applica ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato. Benché grazie al servizio di ricerca di fondi si possano effettivamente consultare informazioni da un registro pubblico relativo ai rapporti di diritto privato, i protocolli delle interrogazioni effettuate dalle autorità abilitate non rientrano nel concetto di registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato. Si tratta piuttosto di una collezione di dati tenuta da un organo federale (art. 2 cpv. 1 lett. b LPD). Di conseguenza, anche il diritto d’accesso (art. 8 cpv. 1 LPD) e la restrizione dello stesso sono disciplinati dalla LPD. In virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera b LPD, un organo federale può quindi rifiutare (per un periodo limitato), limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui quest’ultima comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Questo potrebbe ad esempio essere il caso quando il pubblico ministero responsabile pronuncia un divieto di comunicazione (cfr. p. es. art. 73 cpv. 2 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]).
Per quanto riguarda la competenza di concedere il diritto di consultare i protocolli, occorre distinguere la protocollazione delle interrogazioni nel quadro dell’articolo 32f capoverso 4 AP-ORF dalla registrazione secondo l’articolo 30 ORF: nel primo caso è l’UFRF ad essere