Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
ricerca al di fuori degli orari d’ufficio e che proprio in quel momento abbia bisogno d’aiuto, appare ragionevole limitare l’obbligo di fornire un supporto agli orari d’ufficio.
Il capoverso 3 disciplina le modalità di trasmissione dei dati all’indice di ricerca di cui all’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF. I Cantoni devono trasmettere i dati al servizio di ricerca di fondi mediante una rete interna delle autorità che permetta uno scambio di dati sicuro tra le unità organizzative cantonali e federali. Oltre ai canali di trasmissione sono criptati anche i dati trasmessi.
I Cantoni effettuano la prima trasmissione dell’intero complesso di dati destinato all’indice di ricerca secondo l’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF entro i termini previsti dalla disposizione transitoria dell’articolo 164b capoverso 2 AP-ORF (lett. a). In via eccezionale può tuttavia succedere che, per motivi tecnici, il Cantone debba trasmettere nuovamente l’intero complesso di dati in un secondo tempo (lett. a; cfr. anche il commento all’art. 34c cpv. 4 AP-ORF). Questa nuova trasmissione è effettuata su richiesta dell’UFRF.
Dopo aver trasmesso i dati secondo la lettera a, i Cantoni dovranno trasmettere solo le eventuali modifiche. La trasmissione di queste modifiche ai fini dell’aggiornamento deve avvenire almeno una volta al giorno (lett. b) e, se possibile, in forma automatizzata.
Secondo l’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF, l’indice di ricerca tiene i dati in forma anonima e quindi solo in forma leggibile elettronicamente. Il capoverso 4 lascia ai Cantoni la scelta delle modalità di anonimizzazione. In linea di principio, le modalità sono due: i Cantoni possono decidere di criptare essi stessi i dati e poi trasmetterli in forma anonima al servizio di ricerca di fondi. Se un Cantone sceglie questa variante deve munirsi delle corrispondenti chiavi crittografiche secondo le prescrizioni della Confederazione o adeguare il suo sistema informatico. Visto che questa variante comporta un onere di lavoro non trascurabile per la Confederazione e i Cantoni, segnatamente anche per quanto riguarda la gestione delle chiavi, in via alternativa i Cantoni possono scegliere di inviare i dati al servizio di ricerca di fondi prima che siano stati anonimizzati. In questo caso il servizio di ricerca di fondi li cripta non appena ottenuti.
Secondo il capoverso 5 AP-ORF, il DFGP disciplina i dettagli tecnici dell’accesso, della trasmissione dei dati all’indice di ricerca e dell’anonimizzazione, ossia aspetti attinenti prevalentemente alla sicurezza. L’ordinanza dipartimentale preciserà in particolare le prescrizioni riguardanti il criptaggio dei dati destinati all’indice di ricerca. Secondo l’articolo 34c capoverso 3 lettera a AP-ORF, l’UFRF può ordinare ai servizi cantonali responsabili di trasmettere per motivi tecnici l’intero complesso di dati di cui all’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF. I motivi tecnici possono essere di varia natura: si può ad esempio trattare della necessità di sostituire, per motivi di sicurezza, le chiavi crittografiche necessarie al criptaggio dei dati secondo l’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF. Questa necessità risulta dal fatto che il criptaggio dei dati è irreversibile, ossia definitivo.
Articolo 34d Diritti d’accesso in generale
Il capitolo 6a menziona le «autorità abilitate». L’abilitazione spetta all’UFRF: se un’autorità vuole utilizzare il servizio di ricerca di fondi deve presentargli una domanda motivata in tal senso. L’autorità richiedente dovrà illustrare quali sono i compiti legali che è tenuta ad adempiere e perché ha bisogno di consultare il registro fondiario a tal fine (cfr. anche art. 34a AP-ORF).
Una volta ricevuta la domanda di cui all’articolo 34d AP-ORF, l’UFRF verifica se concedere il diritto d’accesso all’autorità in questione. Visto che in realtà sono i collaboratori dell’autorità che ricorrono al servizio di ricerca di fondi per adempire i loro compiti legali, il capoverso 1 prevede che la domanda debba contenere i nomi di tutti i collaboratori che devono ottenere l’accesso. I diritti d’accesso implicano anche degli obblighi, segnatamente quello di utilizzare il servizio ai soli fini dell’adempimento di un compito legale.