Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

non è da escludere che avrà bisogno di molto tempo per farlo, ad esempio perché deve effettuare, di concerto con altre autorità, accertamenti supplementari secondo l’articolo 133bis capoversi 3 e seguenti OAVS.

L’attribuzione corretta del numero d’assicurato alla dipende dalla qualità e dalla completezza dei dati. Contrariamente all’ORF vigente, che prescrive la registrazione del cognome, dei nomi, della data di nascita, del sesso, dell’attinenza o della cittadinanza (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF), il diritto previgente chiedeva unicamente l’indicazione del cognome, di almeno un nome scritto per esteso e della data di nascita (art. 31 cpv. 2 lett. a del regolamento del 22 febbraio 1910 per il registro fondiario [RFF]). Il libro mastro poteva indicare altri dati personali solo se necessari ai fini dell’identificazione (art. 31 cpv. 3 RFF). Nelle regioni relativamente poco popolate la tenuta dati personali supplementari potrebbe rivelarsi meno importante rispetto ai centri urbani. Inoltre, se l’iscrizione nel libro mastro è avvenuta tanto tempo addietro, non è detto che sia possibile, nemmeno secondo le procedure di cui all’articolo 23c capoverso 3 AP-ORF, attribuire in modo univoco il numero AVS, poiché potrebbero mancare le informazioni necessarie. Affinché l’ufficio del registro fondiario possa capire successivamente che, nel caso concreto, l’attribuzione non è riuscita, il pubblico ufficiale appone una nota nel registro (cpv. 5). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di effettuare l’attribuzione del numero AVS in un secondo momento. La nota serve all’ufficio del registro fondiario per distinguere i casi in cui l’identificazione non è riuscita da quelli in cui è stata avviata.

La procedura di trattamento implica l’obbligo di identificare la persona in base al suo numero AVS ma, dal punto di vista giuridico, si differenzia dall’attribuzione del numero AVS. In base al principio della separazione tra l’attribuzione del numero AVS e la procedura di trattamento, il capoverso 6 precisa che la prosecuzione della procedura di trattamento non dipende dalla riuscita dell’attribuzione del numero AVS. Secondo l’articolo 81 capoverso 1 lettera b ORF, nel libro giornale sono iscritte tutte le procedure avviate d’ufficio. Anche se l’attribuzione del numero AVS avviene d’ufficio, non si tratta comunque di una vera e propria procedura e quindi non va iscritta nel libro giornale.

Articolo 23d Verifica periodica

Dal momento che l’UCC aggiorna i dati costantemente, le modifiche nella banca dati non sono rare (art. 50g cpv. 2 lett. c LAVS9 e 134quinquies cpv. 2 OAVS10). Si pensi ad esempio alle modifiche di cognomi, dello stato, all’annullazione e alla nuova assegnazione del numero AVS ecc. Queste modifiche possono essere consultate per mezzo dell’interfaccia. Secondo l’articolo 23d AP-ORF, dopo la verifica l’ufficio del registro fondiario riprende queste modifiche nel registro degli identificatori di persone. Una rinuncia a tale verifica è ipotizzabile, ma solo in determinati casi molto chiari. In tali casi si potrebbe addirittura valutare l’opportunità di automatizzare l’aggiornamento del registro degli identificatori di persone (cfr. art. 23e lett. b AP-ORF).

Se sorgono dubbi nel quadro della verifica periodica, il capoverso 2 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 23c capoversi 3–5 AP-ORF.

Articolo 23e Dettagli tecnici

In linea di principio, le interfacce sono definite e messe a disposizione dall’UCC. Spetterà tuttavia al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definire gli aspetti tecnici specifici al registro fondiario nell’OTRF.

9 RS 831.10

10 RS 831.101