Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

Secondo questo modello una ricerca costa al massimo due franchi (cpv. 3). In base al numero di ricerche stimato, dovrebbe essere in tal modo possibile garantire entro quattro anni l’intero finanziamento della piattaforma con gli emolumenti. In seguito gli emolumenti saranno ridotti in misura tale da garantire che le entrate non superino i costi (principio di copertura dei costi). La definizione di un prezzo per ogni interrogazione permette inoltre di rispettare il principio di equivalenza, dato che gli emolumenti sono riscossi unicamente per le prestazioni fornite.

Secondo il capoverso 4 la base di calcolo per stabilire l’importo dell’emolumento per ogni Cantone è costituita dalle cifre dell’anno precedente (cfr. al riguardo anche i commenti all’art. 164c AP-ORF). In questo modo è possibile effettuare il calcolo per un anno intero.

L’UFRF e i Cantoni possono concludere un accordo sulla fatturazione (cpv. 5).

Il capoverso 6 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’OgeEM in assenza di una regolamentazione speciale dell’ORF.

Titolo terzo: Iscrizione, modifica e cancellazione

Capitolo 1: Notificazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 51 Documenti giustificativi

Secondo il capoverso 1 lettera a della vigente ORF, ai documenti giustificativi va allegata una copia del passaporto o della carta di identità. Questa disposizione resta immutata, ma figura ora alla lettera a numero 1. Già secondo l’ORF in vigore la copia del passaporto o della carta d’identità serve all’identificazione. Il capoverso 1 lo ribadisce e integra l’elenco dei documenti da allegare con due numeri (2 e 3).

Se la persona è in possesso di un certificato AVS, può inviarne una copia all’ufficio del registro fondiario (n. 2). Va ricordato in particolare che il numero AVS non deve assolutamente figurare negli atti pubblici, poiché a determinate condizioni (mancanza di una base legale) il pubblico ufficiale potrebbe soddisfare la fattispecie dell’utilizzazione sistematica non autorizzata del numero AVS secondo l’articolo 87 LAVS.

Per attribuire il numero AVS, gli uffici del registro fondiario devono ricorrere alle fonti di dati di cui all’articolo 23b AP-ORF. Tramite l’interfaccia con l’UCC secondo l’articolo 23b lettera a AP-ORF, gli uffici del registro fondiario dispongono in particolare, oltre che del cognome, dei nomi, della data di nascita, del sesso e della cittadinanza della persona in questione, anche del suo cognome da nubile o celibe, del suo luogo di nascita nonché del cognome e dei nomi dei suoi genitori (cfr. al riguardo anche l’art. 133bis cpv. 4 lett. i OAVS). In virtù del numero 3 le persone sprovviste di certificato AVS di cui al numero 2, possono allegare una dichiarazione scritta recante i dati menzionati. Così i registri degli uffici fondiari saranno in grado di effettuare un’identificazione univoca nonostante i risultati ambigui delle prime ricerche. La persona in questione allega i dati supplementari di cui al numero 3 sotto forma di semplice dichiarazione scritta. Non è necessario farli autenticare. L’ufficio del registro fondiario si serve di tale dichiarazione esclusivamente ai fini dell’identificazione della persona o dell’attribuzione del numero AVS.

L’ultima parte dell’articolo 51 capoverso 1 lettera a ORF ha subito una modifica. La distruzione della copia del passaporto o della carta d’identità dopo la rilevazione delle generalità, inizialmente dettata da motivi legati alla protezione dei dati, è stata in parte fortemente criticata sia nella dottrina che nella prassi. Da un lato, il registro fondiario deve assicurare la massima certezza del diritto, la trasparenza e la chiarezza nel settore del diritto immobiliare. Questo interesse è preponderante. Dall’altro, non vi è alcun interesse degno di nota in materia di protezione dei dati per distruggere le copie dei documenti di legittimazione e ora anche la dichiarazione relativa al luogo di nascita nonché il cognome dei genitori e il cognome da celibe o da