Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
di finanziamento per i Cantoni. L’idea di base contenuta nel messaggio, secondo cui i Cantoni devono finanziare il servizio in quanto utenti principali, è attuata dall’articolo 34h AP-ORF che disciplina la riscossione degli emolumenti (cfr. commento al riguardo).
5.3 Altre ripercussioni
Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si basa sull’articolo 122 Cost.14, secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
6.2 Delega di competenze legislative
Il Consiglio federale deve disciplinare la ricerca su scala nazionale, da parte delle autorità abilitate, di fondi su cui una persona identificata in base al numero d’assicurato AVS vanta diritti (art. 949c CC).
In virtù del vigente articolo 949a capoverso 2 numero 5 CC, il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati del registro fondiario. In base all’articolo 949c in combinato disposto con l’articolo 949a capoverso 2 numero 5 CC, il Consiglio federale prevede quindi che nel quadro della ricerca nazionale di fondi su scala nazionale possano essere cercati anche i titolari di diritti ai quali gli uffici del registro fondiario non hanno ancora attribuito il loro numero AVS. In virtù della stessa base legale, l’ORF disciplina la ricerca di imprese.
La legge non precisa chi fornisce la prestazione della ricerca di fondi su scala nazionale. Nemmeno i lavori preliminari relativi all’articolo 949c CC informano al riguardo. Considerando il mandato legale e le diverse possibilità d’attuazione (cfr. cap. 3.1.3.2), il presente avamprogetto di modifica prevede che il servizio di ricerca (online) di fondi su scala nazionale sarà gestito dalla Confederazione.
Il DFGP regolerà i dettagli tecnici relativi alla procedura di attribuzione del numero AVS nel registro fondiario, in particolare quelli relativi all’interfaccia con l’UCC, segnatamente la ripresa e l’aggiornamento dei dati, nonché i dettagli della protocollazione delle riprese e degli aggiornamenti dei dati (cfr. art. 23e AP-ORF).
Inoltre il DFGP disciplinerà l’accesso del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale ai dati dei registri fondiari cantonali (art. 34c cpv. 3 AP-ORF), fermo restando che esiste già una base legale generale in materia (art. 949a cpv. 3 CC).
14 RS 101