Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

3.1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

3.1.3.1 Identificatore di persone nel registro fondiario

L’articolo 949b capoverso 1 CC, obbliga gli uffici del registro fondiario a identificare i titolari di diritti in base al loro numero AVS. La vigente ordinanza sul registro fondiario non disciplina l’attuazione di questo compito. Per permettere un’identificazione in base al numero AVS su scala nazionale, occorre emanare nell’ordinanza le pertinenti regole procedurali.

Oltre a definire come occorre anche stabilire dove attribuire il numero AVS nel registro fondiario. Il registro fondiario consiste nel libro mastro con gli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale (art. 942 cpv. 2 CC). I registri ausiliari, che non hanno gli effetti del registro fondiario, sono altri importanti strumenti di lavoro nella tenuta del registro fondiario. Il significato e l’effetto giuridici di un’iscrizione dipendono dal registro in cui sono contenuti. Il luogo del registro fondiario in cui attribuire il numero AVS (nel libro mastro e/o in un registro ausiliario) dipende quindi dalla funzione e dallo scopo dell’identificazione in base al numero AVS. La procedura d’iscrizione nel registro fondiario è disciplinata negli articoli 963–966 CC e negli articoli 46 e seguenti e 81 e seguenti ORF. Nel quadro di questa procedura l’identità della persona è stabilita in modo attendibile, ad esempio controllando il suo passaporto o la sua carta d’identità (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a e 83 cpv. 2 lett. b ORF), e tutto ciò dopo che il pubblico ufficiale ha già effettuato la stessa verifica. La determinazione abituale dell’identità, di per sé, ha dato buoni risultati. Lo scopo o l’utilità dell’identificazione supplementare delle persone fisiche mediante l’attribuzione del loro numero AVS consiste nella loro designazione inequivocabile nei registri e nelle banche dati a prescindere da eventuali divergenze nell’ortografia del nome o da mutazioni – p. es. cambiamento del nome in seguito al matrimonio (cfr. messaggio FF 2014 3059 [3084]). La designazione inequivocabile delle persone fisiche costituisce la base della ricerca di fondi su scala nazionale. Dal momento che saranno collegati alla fonte di dati dell’UCC, continuamente aggiornata e quindi attendibile, gli uffici del registro fondiario disporranno sempre dei dati più attuali di ciascun titolare di diritti iscritto nel libro mastro.

3.1.3.2 Ricerca di fondi su scala nazionale

3.1.3.2.1 Variante esaminata

Nel quadro dei lavori di attuazione è stato esaminato se la Confederazione debba prevedere, in base a un’interpretazione restrittiva dell’articolo 949c CC, una soluzione fondata soltanto sull’interoperabilità dei sistemi. In questo caso, occorrerebbe disciplinare gli aspetti legati alla disponibilità e alla sicurezza dei sistemi nonché alla protezione dei dati. Ogni Cantone dovrebbe quindi attuare le disposizioni federali relative alla soluzione che prevede l’interoperabilità e, nel quadro del suo compito di vigilanza, la Confederazione dovrebbe controllarne il rispetto. Se si optasse per questa soluzione, ogni Cantone, e a seconda della sua organizzazione, ogni ufficio del registro fondiario, dovrebbe essere in grado di trasmettere simultaneamente numerose richieste di ricerca a tutti i sistemi del registro fondiario. In seguito dovrebbe elaborare e preparare le risposte (o la mancanza di risposte). Infine, dovrebbe garantire la confidenzialità delle ricerche effettuate mediante le interfacce. Attualmente un metodo molto diffuso a tal fine è lo scambio di certificati (la cosiddetta «mutual authentification»). Se si optasse per una soluzione decentrata, ogni sistema dovrebbe poter garantire uno scambio d’informazioni con tutti gli altri sistemi. Se si parte dal presupposto che i nodi sono 150, occorrerebbe garantire più di 11 000 connessioni ([150 – 1] × [150 / 2] = 11 175). La presentazione dei risultati delle ricerche andrebbe unificata, così da poter confrontare fra loro le ricerche di tutti i registri fondiari. Ogni sistema dovrebbe assicurare la gestione degli utenti e i diritti d’accesso in base a uno standard minimo uniforme. Secondo l’attuale stato della tecnologia, uno standard diffuso è il cosiddetto «Identity and Access Management» (IAM; gestione delle iden-