Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

Articolo 23c Attribuzione del numero AVS

Se è dettata da una nuova iscrizione nel registro fondiario, l’attribuzione del numero AVS deve essere effettuata secondo le regole dell’articolo 23c AP-ORF (cpv. 1). Se la procedura di trattamento è già conclusa e quindi il titolare del diritto è già stato iscritto nel libro mastro, l’ufficio del registro fondiario applica la disposizione transitoria dell’articolo 164a AP-ORF.

La procedura di trattamento dei dati del libro mastro inizia con l’iscrizione nel libro giornale (art. 91 cpv. 1 ORF). L’iscrizione avviene non appena l’ufficio del registro fondiario riceve la notificazione (art. 81 cpv. 1 lett. a ORF). L’articolo 51 capoverso 1 lettera a ORF definisce i documenti giustificativi da allegare. L’ufficiale del registro fondiario disporrà in futuro oltre che dei cognomi e dei nomi, della data di nascita, del sesso, dell’attinenza o della cittadinanza anche del cognome e dei nomi dei genitori del disponente o dell’acquirente (cfr. commento all’art. 51 cpv. 1 lett. a AP-ORF). Con queste indicazioni supplementari, ottenute attraverso l’interfaccia con l’UCC secondo l’articolo 23b lettera a, l’ufficiale del registro fondiario potrà attribuire con certezza il numero AVS a una determinata persona (cpv. 2). Se non sussistono dubbi circa la coincidenza tra l’identità della persona fisica oggetto della ricerca e quella trovata nella banca dati dell’UCC, il registro fondiario riprenderà questi dati nel registro degli identificatori di persone.

Se l’ufficio del registro fondiario non può procedere all’attribuzione del numero AVS sulla base dei dati a sua disposizione, deve effettuare ulteriori accertamenti. Ha quindi bisogno di informazioni supplementari. Secondo il capoverso 3 gli uffici del registro fondiario possono pertanto procedere d’ufficio a ulteriori accertamenti o reperire informazioni supplementari ai fini dell’attribuzione del numero AVS. Tali informazioni potrebbero ad esempio essere ricavate dagli elementi di fatto a sua disposizione in base ai documenti giustificativi. La disposizione prevede tuttavia anche un elenco non esaustivo di altre possibilità.

La lettera a rimanda alla possibilità, già prevista dalla legislazione sull’AVS, di collaborare con l’UCC (art.134quarter cpv. 4 e 5 OAVS). La disposizione menziona questa possibilità perché questo tipo di collaborazione è piuttosto atipico per l’ufficio del registro fondiario. A tempo debito occorrerà definire un processo che disciplini i dettagli di una domanda di verifica.

La lettera b sancisce il principio secondo il quale l’ufficio del registro fondiario può all’occorrenza – in particolare alla fine della procedura di trattamento – contattare il titolare dei diritti per chiedergli di collaborare. Visto che non si tratta di una nuova iscrizione, ma di un accertamento supplementare, la disposizione non prescrive agli uffici del registro fondiario in quale forma occorra contattare l’interessato.

Secondo la vigente ordinanza sul registro fondiario, la tenuta di indirizzi è facoltativa (art. 13 ORF). Sono in corso i lavori per la creazione di un servizio nazionale degli indirizzi per le autorità (SNI)8 che, a seconda dei casi, potrà servire agli uffici del registro fondiario come fonte d’informazioni nel quadro della presente disposizione.

Non è escluso che le persone residenti all’estero non abbiano (ancora) una relazione con l’AVS, l’AI, l’IPG o le prestazioni di libero passaggio (p. es. i proprietari di appartamenti di vacanza) e quindi che l’UCC non abbia (ancora) assegnato loro un numero AVS. In questi casi la fattispecie residua dell’articolo 50c capoverso 2 lettera b LAVS prevede che l’UCC possa assegnare un numero AVS a una persona se risulta necessario nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente. Se l’ufficio del registro fondiario constata che questo è il caso deve presentare una pertinente richiesta all’UCC (cpv. 4). A seconda dei casi, l’UCC non sarà in grado di assegnare il numero AVS immediatamente; anzi,

8 Il 16 agosto 2019 il Consiglio federale ha posto in consultazione l’avamprogetto di legge sul servizio degli indirizzi. Il termine di consultazione è scaduto il 22 novembre 2019.