Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
Secondo la lettera a si tratta in primo luogo di definire i requisiti da porre all’interfaccia con l’UCC.
L’OTRF dovrà inoltre precisare le modalità di ripresa nel registro degli identificatori di persone dei risultati delle verifiche ottenuti dal sistema UPI (Unique Person Identification) dell’UCC nel quadro del confronto di interi complessi di dati secondo l’articolo 164a capoverso 1 AP-ORF nonché dell’aggiornamento e della rettifica periodici del numero AVS secondo l’articolo 23d capoverso 1 AP-ORF (lett. b).
L’OTFR dovrà infine prevedere la protocollazione di ogni ripresa o aggiornamento di dati nel registro degli identificatori di persone al fine di poter risalire a eventuali modifiche (lett. c).
Capitolo 6a: Ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate
Articolo 34a Principio
Secondo l’articolo 949c CC, la ricerca di fondi su scala nazionale deve servire da strumento di lavoro alle autorità abilitate. L’abilitazione di un’autorità dipende dal compito legale che questa deve adempiere e va verificata caso per caso nel quadro di una procedura (cfr. art. 34d cpv. 1 AP-ORF) nel corso della quale è anche verificata o definita l’estensione dei diritti d’accesso. Oggetto della ricerca sono i diritti iscritti nel libro mastro del registro fondiario informatizzato (cfr. messaggio FF 2014 3059 [3086]). II titolari di diritti iscritti nel libro mastro sono persone fisiche (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF), persone giuridiche, società in nome collettivo e in accomandita (art. 90 cpv. 1 lett. b ORF) così come società semplici e comunioni i cui membri sono vincolati tra loro per legge o per contratto e sono proprietari in comune (art. 90 cpv. 1 lett. c ORF). Il legislatore ha riconosciuto tempestivamente che l’uso del numero AVS per identificare le persone fisiche nel registro fondiario apporta gli stessi vantaggi dell’IDI (il numero d'identificazione delle imprese) per le persone giuridiche, le società in nome collettivo e in accomandita (cfr. messaggio FF 2014 3059 [3068]). Nel quadro della revisione del CC si è rinunciato consapevolmente a istituire una base legale formale esplicita per l’utilizzo dell’IDI nel registro fondiario (cfr. messaggio FF 2014 3059 [3070]), poiché già il diritto vigente permette di usare l’IDI per identificare persone giuridiche così come società in accomandita e in nome collettivo (art. 90 cpv. 1 lett. b ORF). In virtù dell’articolo 949c CC in combinato disposto con l’articolo 949a capoverso 2 numero 5 CC – secondo il quale il Consiglio federale regola l’accesso ai dati del registro fondiario in modo generale – deve essere possibile ricercare non solo le persone fisiche identificate in base al numero AVS, ma anche le imprese identificate in base al loro IDI. La disposizione rimanda di conseguenza a tutti i soggetti di diritto di cui all’articolo 90 capoverso 1 ORF e non solo alle persone fisiche.
Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale è un sistema di ricerca che servirà alle autorità per lanciare ricerche su scala nazionale rapide ed efficaci ed effettuare una prima selezione delle informazioni. Le autorità richiedenti disporranno così di importanti risultati intermedi per l’adempimento dei loro compiti legali. Questo strumento di lavoro è quindi una sorta di aiuto all’assistenza amministrativa. Se l’autorità ha bisogno di informazioni supplementari o di un estratto (autenticato) del registro fondiario continuerà a farne richiesta all’ufficio del registro fondiario anche in futuro.
Articolo 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale
Il servizio di ricerca di fondi è gestito dall’UFRF (cpv. 1)
Il capoverso 2 descrive il funzionamento del servizio di ricerca di fondi. Per ogni autorità sono definiti e verificati i diritti d’accesso ed è creato un conto utente. Dopo essere stata identificata, l’autorità potrà utilizzare le funzionalità di ricerca previste dal suo conto utente (cfr. art. 34d e 34e AP-ORF). La maschera di ricerca individualizzata del conto utente rispecchia la portata