Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

In Svizzera il numero di persone non titolari di diritti di proprietà supera quello dei proprietari11. È inoltre piuttosto raro che i titolari di diritti siano iscritti in diversi registri fondiari. Di conseguenza, se la ricerca di una persona è trasmessa a tutti i sistemi del registro fondiario in Svizzera, da un mero punto di vista statistico la maggior parte delle risposte sarà negativa. Il numero di risultati negativi è effettivamente la causa principale del sovraccarico e potrebbe gravare inutilmente sui server cantonali. Se già l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi permette di sapere quale persona è registrata in quale sistema del registro fondiario, si potrà evitare sin dall’inizio la trasmissione di queste numerose e inutili interrogazioni a tutti i sistemi cantonali del registro fondiario. L’indice dovrebbe permettere di ridurre le domande dell’80 per cento, dal momento che ai sistemi cantonali del registro fondiario sono trasmesse solo ricerche complementari mirate.

Visto che l’indice di ricerca permetterà di sapere se una persona figura in un registro fondiario e in quale, i sistemi del registro fondiario dovranno trasmettere le informazioni necessarie a tal fine, segnatamente i dati relativi alle persone iscritte nel libro mastro di cui all’articolo 90 capoverso 1 ORF (lett. a), se attribuito, il numero AVS (lett. b) e, infine, l’indicazione dell’ufficio del registro fondiario competente (lett. c).

Per motivi legati alla protezione dei dati e alla sicurezza tecnica, i dati tenuti nell’indice di ricerca dovranno essere anonimizzati per mezzo di una procedura adeguata, segnatamente tramite le cosiddette funzioni hash crittografiche. Dato che sono trasformati in valori di hash non è possibile risalire ai dati. In altre parole, questa procedura permette di eliminare pressoché completamente il rischio che i dati vengano associati a una persona concreta. Nell’indice di ricerca non sono salvati dati del registro fondiario o dati personali, ma solo dati in forma anonimizzata.

Per poter utilizzare i dati criptati contenuti nell’indice di ricerca, i criteri di ricerca immessi dall’autorità richiedente nella maschera secondo l’articolo 34b capoverso 2 AP-ORF devono essere criptati secondo la medesima procedura. Se i valori di hash relativi alla persona nell’indice di ricerca corrispondono a quelli dei criteri di ricerca immessi, significa che la persona è registrata nel sistema del registro fondiario. In questo caso il sistema di ricerca trasmette al pertinente sistema le interrogazioni successive per completare la ricerca. Infine, le informazioni sono trasmesse all’autorità abilitata a utilizzare il servizio di ricerca di fondi. La trasmissione nella maschera di ricerca è retta dall’articolo 34e AP-ORF (cfr. il commento all’art. 34e AP-ORF).

Articolo 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci

del libro mastro e trasmissione dei dati all’indice di ricerca

La disposizione precisa che al servizio di ricerca di fondi è consentito l’accesso solo ai dati giuridicamente efficaci del libro mastro. Affinché il servizio possa interrogare i dati del libro mastro presso gli uffici cantonali del registro fondiario, deve disporre di un’interfaccia per la consultazione. Tale interfaccia è già a disposizione: si tratta dell’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati già menzionata nell’articolo 27 ORF e definita nell’allegato 3 dell’OTRF (cpv. 1).

Anche se la disponibilità dei sistemi del registro fondiario è già disciplinata dal vigente articolo 14 ORF, il capoverso 2 obbliga i Cantoni a garantire un minimo di assistenza tecnica. Nonostante gli sforzi profusi in tal senso è tuttavia possibile che, per motivi tecnici, i dati non siano disponibili in un determinato momento e che quindi non possano essere richiamati. Visto tuttavia che è poco probabile che un’autorità debba ricorrere al servizio per effettuare una

11 Cfr. le statistiche dell’UST: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Costruzioni e abitazioni > Abitazioni > Condizioni d’abitazione > Inquilini / proprietari.