Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
(cfr. art. 34e cpv. 1 AP-ORF). Sarebbe quindi possibile ridurre il numero dei profili d’utente (cfr. cap. 4., commento all’art. 34e AP-ORF).
1.2.1.2 Revisione della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD,
RS 235.1)
Anche la legge sulla protezione dei dati è in corso di revisione (Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati). Si osservano pertanto anche gli sviluppi della revisione totale della LPD in base ai quali saranno adeguati i presenti lavori di attuazione.
1.2.1.3 Legge sul servizio degli indirizzi (LSI)
Il 16 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla LSI che si è conclusa il 22 novembre 2019.
Il progetto potrebbe incidere in particolare sulla possibilità di effettuare ulteriori accertamenti dei fatti nel quadro dell’attribuzione del numero AVS secondo l’articolo 23c capoverso 3 lettera b AP-ORF (cfr. cap. 4., commenti ai singoli articoli). Se gli uffici del registro fondiario otterranno la possibilità di conoscere l’indirizzo dei titolari di diritti mediante questo servizio, potrebbero chiedere ai titolari dei diritti in questione di fornire loro informazioni sui fatti e i documenti giustificativi atti ad attribuire il numero AVS come identificatore univoco.
1.2.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Le modifiche proposte corrispondono alla Strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale5 e alle Linee guida 20196 adottate il 30 ottobre 2018 dal Comitato direttivo e-government Svizzera.
1.3 Interventi parlamentari
L’avamprogetto non attua alcun intervento parlamentare.
2 Procedura preliminare
L’avamprogetto si basa sui lavori dei gruppi di lavoro giuridici e tecnici composti da rappresentanti dei Cantoni e di altre cerchie interessate.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Identificatore delle persone fisiche nel registro fondiario
Secondo l’articolo 949b capoverso 1 CC in combinato disposto con l’articolo 949c CC, tutti i titolari di diritti devono essere identificati in base al numero AVS, comprese le persone con diritti di servitù o i creditori pignoratizi (cfr. messaggio FF 2014 3059 [3086]). Per attuare la ricerca di fondi su scala nazionale secondo l’articolo 949c CC e aggiornare i dati delle persone fisiche su scala nazionale, come chiesto in sede di consultazione (FF 2014 3059 [3084]) è necessaria l’introduzione generalizzata del numero AVS. Pertanto non occorrerà identificare in base al numero AVS solo le persone nel quadro delle nuove notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario (art. 46 segg. e 81 segg. ORF), ma anche i titolari di diritti già iscritti nel registro fondiario (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF).
5 Strategia «Svizzera digitale», aprile 2016, FF 2016 3515.
6 www.egovernment.ch.