Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
l’unico responsabile per la protocollazione e la concessione del diritto di consultare i protocolli, mentre nel secondo gli uffici del registro fondiario sono competenti sia per la protocollazione che per la concessione ai proprietari del diritto di consultare i protocolli (cfr. art. 30 cpv. 2 ORF secondo la modifica del 20 sett. 201912).
Ciò significa che gli uffici del registro non sono obbligati a rilasciare informazioni sui protocolli secondo l’articolo 32f AP-ORF e che non sono competenti per la concessione del diritto a ottenere informazioni.
Articolo 34g Utilizzazione abusiva e revoca del diritto d’accesso
La disposizione disciplina le conseguenze in caso di utilizzazione abusiva del servizio di ricerca di fondi. L’utilizzazione è riservata alle autorità abilitate che diventano tali se devono adempiere un compito legale che richiede l’accesso al servizio. L’utilizzazione del servizio è abusivo ad esempio quando i dati richiamati non servono all’adempimento di un compito legale, bensì a scopi privati. Per evitare tutti i possibili casi di utilizzazione abusiva la disposizione evita consapevolmente di definire il corrispondente termine.
Articolo 34h Emolumenti
In virtù dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il capoverso 1 introduce l’obbligo di pagare un emolumento per l’utilizzo del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale. La riscossione dell’emolumento è retta dall’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEM; RS 172.041.1), secondo cui chi domanda una prestazione deve pagare un emolumento. L’obbligo di pagare un emolumento deriva dall’utilizzo della prestazione concreta: in questo caso le ricerche dei collaboratori delle autorità (art. 34b cpv. 2 AP-ORF). La prestazione è imputabile individualmente. Gli emolumenti sono calcolati e indicati individualmente per ogni utente delle autorità cantonali o comunali. La riscossione degli stessi, invece, avviene tramite fatturazione al Cantone e non all’autorità comunale o cantonale. È così possibile ridurre l’onere legato alla procedura di riscossione degli emolumenti.
Secondo la formula di calcolo dell’emolumento di cui al capoverso 2, l’emolumento dovuto dal Cantone è pari alla quota del costo complessivo che corrisponde al numero di interrogazioni effettuate da questo Cantone rispetto al numero complessivo di interrogazioni.
Il costo complessivo annuo corrisponde sostanzialmente a quello menzionato all’articolo 4 capoverso 2 OgeEM. I costi di esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 OgeEM si compongono in particolare anche dei costi di manutenzione dei software (segnatamente il loro aggiornamento da parte degli sviluppatori), dei costi legati al supporto non coperti dai costi di personale (cfr. cap. 5.1.3; in particolare i costi per il supporto di terzo livello da parte degli sviluppatori [5.1.3.3]), dei costi per le licenze e per servizi di terzi (p. es. il servizio di autenticazione IAM, cfr. al riguardo anche cap. 3.1.3.2.1 e 5.1.2). Nel costo complessivo rientra anche l’ammortamento dei costi di progetto (cfr. cap. 5.1.2).
Conformemente al capoverso 1, la formula contiene il numero di ricerche del Cantone, che comprende tutte le ricerche effettuate dalle autorità di un determinato Cantone.
Il servizio di ricerca di fondi sarà utilizzato non solo dalle autorità cantonali, ma anche da quelle federali. I corrispondenti emolumenti saranno a carico della Confederazione. Il numero complessivo di tutte le ricerche comprende anche quelle effettuate dalla Confederazione. Ne consegue che la Confederazione si farà carico dei costi di esercizio per un importo proporzionale a quello dell’utilizzo del servizio di ricerca di fondi da parte delle autorità federali (cfr. cap. 5.1.3.5).
12 RU 2019 3049