Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

Attualmente sia i proprietari che le persone titolari di un altro diritto sul fondo sono designati con le stesse indicazioni (art. 90 cpv. 1 lett. a ORF). In futuro queste persone potranno essere identificate anche in base al loro numero AVS. L’avamprogetto definisce innanzitutto le fonti di dati alle quali gli uffici del registro fondiario potranno ricorrere per reperire il numero AVS. L’identificazione in base all’attribuzione del numero AVS non costituirà parte integrante della procedura d’iscrizione al registro fondiario. Il numero non sarà pertanto attribuito nel libro mastro, ma in un apposito registro ausiliario e collegato con la rispettiva iscrizione nel libro mastro. Si distingue tra due tipi di attribuzione del numero AVS: l’attribuzione effettuata assieme al trattamento delle nuove notificazioni di pratiche relative al registro fondiario e l’attribuzione ai titolari di diritti già iscritti nel registro fondiario.

L’attribuzione effettuata contemporaneamente al trattamento di nuove notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario è semplificata dal fatto che le parti dovranno fornire informazioni supplementari che però non saranno assoggettate a esigenze formali elevate (dichiarazioni scritte). L’attribuzione sarà quindi rapida ed efficace.

Infine, l’avamprogetto prevede l’aggiornamento periodico dei dati relativi alle persone e la ripresa, se possibile in forma automatizzata, da parte degli uffici del registro fondiario delle eventuali rettifiche del numero AVS effettuate dall’autorità competente, ossia l’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

3.1.2 Ricerca di fondi su scala nazionale

Secondo l’articolo 949c CC, il Consiglio federale disciplina la ricerca di fondi su scala nazionale. L’avamprogetto verte essenzialmente sull’oggetto della ricerca, sui diritti d’accesso, sul grado di precisione delle informazioni richiamate e sul funzionamento del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale.

La ricerca su scala nazionale intende consentire alle autorità abilitate di accedere, ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali, alle informazioni che permettono di sapere se una persona è titolare di diritti su un fondo e, se sì, di quali diritti si tratta. Le autorità abilitate potranno consultare solo i diritti giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro.

Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale sarà gestito dalla Confederazione (cfr. la variante esaminata al cap. 3.1.3.2.1). Su richiesta dell’autorità interessata, l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), determinerà i diritti d’accesso e la portata della consultazione. Le autorità richiedenti saranno tenute a indicare la base legale che le autorizza a utilizzare il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale. In linea di principio, le autorità abilitate avranno accesso alle informazioni del libro mastro pubblicate in virtù dell’articolo 970 capoverso 2 CC e dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a ORF. L’autorità richiedente otterrà la possibilità di consultare altri diritti iscritti nel libro mastro, quali le servitù o i diritti di pegno immobiliare, solo in casi debitamente giustificati.

Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale non terrà dati del registro fondiario (fatta eccezione per un indice di ricerca contenente dati in forma anonima, tenuto per motivi puramente tecnici, [cfr. cap. 4, commento agli art. 34b cpv. 4, 34c cpv. 3 – 5 e 164b cpv. 2 AP-ORF]), ma trasmetterà le interrogazioni delle autorità ai sistemi cantonali del registro fondiario attraverso un canale criptato. Non permetterà nemmeno di richiamare interi estratti del registro fondiario. I risultati della ricerca saranno generati in tempo reale in base alle interrogazioni e appariranno nella maschera di ricerca. L’avamprogetto disciplina anche questi aspetti. Infine, il gestore del servizio dovrà poter controllare se il servizio è utilizzato abusivamente e, all’occorrenza, revocare il diritto d’accesso. Per questo motivo gli accessi delle autorità abilitate devono essere protocollati.