Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

bilità. Questa possibilità di ricerca assume un’importanza particolare anche nel quadro di procedure in cui le autorità devono accertare d’ufficio i fatti rilevanti o in cui gli elementi di fatto vengono nascosti o negati. Si pensi ad esempio al diritto (penale) fiscale, al diritto in materia di esecuzione e fallimento, al diritto delle assicurazioni sociali (p.es. indicazioni sul patrimonio nel quadro delle prestazioni complementari), ai procedimenti penali (criminalità economica), alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro nonché al blocco, alla confisca e alla restituzione di valori patrimoniali ottenuti in maniera illecita da persone politicamente esposte (i cosiddetti averi dei potentati). Dovendo occuparsi di numerosi casi, il disbrigo elettronico e strutturato delle ricerche permetterà alle autorità di adempiere i compiti legali in modo più efficace.

Esempi di casi d’applicazione:

• diritto in materia di fallimento: dal momento che i valori patrimoniali (p. es. la proprietà, i diritti di pegno, ecc.) potranno essere localizzati su scala nazionale e quindi rientrare nella massa fallimentare per soddisfare i creditori, sarà molto più difficile nascondere i diritti iscritti nel registro fondiario;

• diritto in materia di assistenza sociale: basterà una breve verifica per sapere se una persona che fa valere il diritto all’aiuto sociale è proprietaria di un fondo senza averlo dichiarato e quindi per tenere conto di questo risultato all’atto della valutazione;

• diritto delle assicurazioni sociali / prestazioni complementari: nel quadro dell’esame del diritto a prestazioni complementari occorre anche dichiarare la propria situazione patrimoniale. In caso di dubbi riguardo a eventuali diritti iscritti nel registro fondiario, l’autorità competente potrà avere subito un quadro chiaro della situazione e far convergere queste informazioni nella procedura;

• acquisto di fondi da parte di persone all’estero (lex Koller): una persona residente all’estero che possiede già un appartamento di vacanza soggetto ad autorizzazione, non può acquistarne un altro. Se nasconde il fatto che ne possiede già uno in un altro Cantone, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione sarà in grado di verificarlo già nel corso della procedura di autorizzazione. In questo modo si evita che una persona diventi proprietaria di due appartamenti prima che lo scopra l’autorità legittimata a ricorrere della Confederazione.

3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Secondo l’articolo 949b capoverso 1 CC, gli uffici del registro fondiario utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS per identificare le persone. Il Consiglio federale si limita a disciplinare le modalità d’attuazione. Le modifiche proposte rispettano quindi la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito del registro fondiario.

Già da molti anni ci si avvale di tecnologie consolidate per tenere il registro fondiario. Tali tecnologie non sono tuttavia uniformi in tutta la Svizzera. Non è quindi possibile aggiungere funzionalità supplementari senza tenere conto della situazione esistente. La questione legata all’attuazione dell’articolo 949b capoverso 1 CC è quindi anche di carattere tecnico, organizzativo e finanziario. Gli uffici del registro fondiario devono ottenere il numero AVS e i dati sulle persone fisiche da fonti di dati attendibili, ossia dall’UCC in quanto servizio competente per l’assegnazione del numero AVS (art. 133bis cpv. 1 OAVS [RS 831.101]). A tal fine occorre installare un’interfaccia nei sistemi del registro fondiario. Queste modifiche richiedono adeguamenti dei software dei registri fondiari cantonali. La necessità di ampliare il modello di dati richiede inoltre un ulteriore adeguamento dei software (cfr. l’allegato 1 dell’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 2012 sul registro fondiario (OTRF RS 11.432.11]).

L’articolo 949c CC delega al Consiglio federale competenze legislative che lo obbligano a emanare ordinanze. Di conseguenza, spetta al Consiglio federale disciplinare la ricerca di fondi su scala nazionale. Per i motivi summenzionati (cfr. cap. 3.1.3.2), il servizio di ricerca di