Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

nubile, visto che lo scopo ultimo del registro fondiario è registrare nel modo più attendibile possibile l’identità dei titolari di diritti e, all’occorrenza, verificare se vi sono incoerenze. Questo è il motivo alla base della cancellazione dell’ultima parte della frase del vigente articolo 51 capoverso 1 lettera a ORF.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Articolo 164a Disposizione transitoria della modifica del …: attribuzione del numero

AVS alle persone già iscritte nel libro mastro

L’attribuzione del proprio numero AVS a ogni singola persona già iscritta nel libro mastro comporterebbe un onere di lavoro aggiuntivo difficilmente gestibile per gli uffici del registro fondiario. Per ridurlo il più possibile, la disposizione del capoverso 1 prevede il ricorso alla procedura standard offerta dall’UCC, che permette di confrontare interi complessi di dati in una volta sola.

Il capoverso 2 illustra i passi che l’ufficio del registro fondiario deve intraprendere a tal fine: innanzitutto crea un file contenente i dati di tutti i titolari di diritti già iscritti nel registro fondiario. I dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a devono essere presentati in modo strutturato. In seguito l’ufficio del registro fondiario trasmette il file in uno dei formati prescritti all’UCC attraverso l’apposita interfaccia, affinché quest’ultimo possa effettuare il confronto con i suoi complessi di dati. Se il confronto tramite procedura standard viene effettuato solo molto tardi, può darsi che l’ufficio del registro fondiario non riesca a rispettare i termini di cui al capoverso 5. Per questo motivo il secondo periodo del capoverso 2 prevede che l’ufficio debba effettuare la prima trasmissione dei complessi di dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. È ovvio che all’occorrenza non sono escluse ulteriori trasmissioni.

Dopo la suddetta procedura l’ufficio del registro fondiario riceve i risultati della verifica effettuata dall’UCC e può stabilire se la verifica ha avuto successo. In caso affermativo, l’ufficio del registro fondiario riprende i dati nel registro degli identificatori di persone (cpv. 3). In caso negativo, l’ufficio del registro fondiario procede secondo gli articoli 23c capoversi 3–5 AP-ORF (cpv. 4; cfr. il commento all’art. 23c cpv. 3-5 AP-ORF).

I Cantoni non saranno in grado di identificare contemporaneamente o immediatamente tutte le persone fisiche già iscritte nel libro mastro. L’attribuzione sarà particolarmente dispendiosa in termini di tempo nel caso in cui il registro fondiario ha bisogno di ulteriori dati per effettuarla, ossia quando deve procedere secondo l’articolo 23c capoversi 3–5 AP-ORF. È lecito supporre che non sarà possibile attribuire a tutti i titolari di diritti il loro numero AVS nel quadro della procedura standard di cui ai capoversi 1–3. In determinati casi le iscrizioni effettuate prima del 1° gennaio 2012 potrebbero essere sprovviste di tutti i dati richiesti oggi dall’articolo 90 capoverso 1 lettera a. Di conseguenza, la disposizione transitoria distingue le iscrizioni a seconda del periodo in cui sono state effettuate e, a seconda del periodo, è previsto un termine di registrazione del numero AVS diverso (lett. a-c).

Articolo 164b Disposizione transitoria della modifica del …: accesso del servizio di

ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all’indice di ricerca

Secondo l’articolo 34c capoverso 1 AP-ORF i Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere ai loro dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro mediante un’interfaccia secondo l’articolo 949a capoverso 3 CC. Secondo il capoverso 1 i Cantoni non devono tuttavia garantire l’accesso immediatamente dopo l’entrata in vigore della modifica: otterranno un anno di tempo per effettuare i necessari test operativi.

Come già menzionato nel commento all’articolo 34c capoverso 3 lettera a AP-ORF, i Cantoni devono fornire l’intero complesso di dati secondo l’articolo 34b capoverso 4 AP-ORF. Hanno un anno di tempo per farlo dopo l’entrata in vigore della presente modifica (cpv. 2). Il termine