Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine
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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE
Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Cantoni dovranno farsi carico dei costi di sviluppo legati al completamento dei dati del registro fondiario e all’adeguamento della loro applicazione del registro fondiario. È invece probabile che per i Cantoni non risulteranno costi per il personale per l’implementazione e la gestione della funzione di ricerca.
L’articolo 949b capoverso 1 CC assegna un nuovo compito agli uffici del registro fondiario. Sebbene le procedure previste dal progetto siano tese a ridurre al massimo i costi per gli uffici del registro fondiario, non è escluso un aumento delle spese di personale. La portata di questo aumento dipenderà dalla situazione iniziale in ogni Cantone.
Infine va rilevato che le modifiche proposte non costituiscono un’ingerenza inammissibile nelle competenze cantonali.
5.2.1 Adeguamento dei software del registro fondiario
I Cantoni dovranno adeguare i loro software sotto diversi punti di vista. Innanzitutto dovranno allestire un’interfaccia con l’UCC così da permettere l’attribuzione del numero AVS (cfr. art. 23a e 23b AP-ORF) e, in secondo luogo, dovranno procedere agli adeguamenti dei software dettati dalla modifica del modello di dati (cfr. cap. 3.2).
In questo contesto va notato che il Comitato direttivo e-government Svizzera aveva integrato le linee guida con il progetto «Ricerca di fondi in base al numero AVS» al fine di sostenere finanziariamente nel 2019 i Cantoni che devono adeguare i sistemi e allestire le interfacce necessarie13.
5.2.2 Identificazione delle persone fisiche in base al numero AVS
L’articolo 949b capoverso 1 CC obbliga i Cantoni ad attribuire i numeri AVS alle persone fisiche. Per definire l’onere che ne deriva occorre differenziare le diverse procedure di attribuzione (cfr. cap. 3.1.1; cfr. anche il commento agli art. 23c e 164a AP-ORF).
La procedura di attribuzione del numero AVS durante la procedura di trattamento (art. 23c AP-ORF), non dovrebbe causare un onere troppo ingente. Grazie all’interfaccia tra i sistemi del registro fondiario e l’UCC (art. 23b lett. a AP-ORF), ossia alla possibilità tecnica di reperire dati alla fonte dal proprio ambiente di lavoro e grazie ai dati supplementari che le persone devono fornire agli uffici del registro fondiario in virtù dell’articolo 51 capoverso 1 numeri 2 o 3 AP-ORF, l’onere sarà ridotto al minimo. È lecito attendersi che gli uffici del registro fondiario non debbano procedere a ulteriori accertamenti dei fatti.
L’onere derivante dall’attribuzione del numero AVS in base all’articolo 164a AP-ORF dipende invece dalla qualità e dall’attualità dei dati iscritti nel libro mastro. I Cantoni con dati meno aggiornati dovranno farsi carico di un onere tendenzialmente maggiore dal momento che dovranno effettuare un maggior numero di accertamenti.
5.2.3 Pagamento di emolumenti per l’utilizzo del servizio di ricerca di fondi
Secondo il messaggio (FF 2014 3059 3090), i costi per la ricerca di fondi su scala nazionale (art. 949c CC) non devono essere a carico della Confederazione, bensì dei Cantoni in quanto utenti principali. Come già esposto in precedenza (cfr. variante esaminata al cap. 3.1.3.2.1), si rinuncia all’attuazione del servizio da parte dei Cantoni, anche perché l’onere globale comporterebbe grosse difficoltà in termini tecnici e finanziari per i Cantoni con meno risorse. L’attuazione da parte della Confederazione della ricerca di fondi su scala nazionale riduce le spese
13 www.egovernment.ch.