Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 26 pagine

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IDP Keine Nummer Beilage 01 Erläuternder Bericht_DE

Rif./n. incarto: COO.2180.109.7.291469 / 233.1/2019/00001

fondi su scala nazionale sarà gestito dalla Confederazione (riguardo agli aspetti finanziari cfr. cap. 5.1.1).

3.3 Attuazione

L’attuazione delle modifiche proposte sarà effettuata in parte dai Cantoni e in parte dalla Confederazione.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rimanda ora anche all’articolo 949c CC.

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e definizioni Articolo 11 Oggetto

Le nuove disposizioni ampliano l’oggetto dell’ordinanza e quindi l’elenco di cui all’articolo 1 viene integrato con due lettere:

La lettera f disciplina l’identificazione di titolari di diritti immobiliari in base al numero AVS, la lettera g la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate.

Capitolo 3: Tenuta e contenuto del registro fondiario

La revisione permette di correggere il titolo del capitolo 3: è stato cancellato il termine «effetti giuridici» visto che questi ultimi non sono disciplinati in tale sede.

Articolo 11 Registro dei proprietari nel registro fondiario cartaceo

L’articolo 11 tratta esclusivamente del registro dei proprietari nel registro fondiario cartaceo. L’avamprogetto coglie l’occasione per precisarlo anche nel titolo.

Articolo 12 Registro dei creditori nel registro fondiario cartaceo

L’articolo 13 tratta esclusivamente del registro dei creditori nel registro fondiario cartaceo. L’avamprogetto coglie l’occasione per precisarlo anche nel titolo.

Articolo 12a Registro degli identificatori di persone nel registro fondiario informatiz-

zato

La disposizione dell’articolo 12a AP-ORF introduce un nuovo registro, ossia il registro degli identificatori di persone, che servirà all’attribuzione del numero AVS nel registro fondiario (cfr. commenti all’art. 23a AP-ORF). Il titolo della disposizione precisa che il registro degli identificatori di persone esisterà unicamente nel registro fondiario informatizzato. Per il resto la disposizione rimanda al capitolo 4a AP-ORF.

Capitolo 4: Identificazione di persone fisiche titolari di diritti immobiliari in base al nu-

mero AVS

Articolo 23a Registro degli identificatori di persone

Il fatto di attribuire a ogni persona il suo numero AVS permette di designarla in maniera univoca e quindi di identificare in modo inequivocabile i titolari di diritti su scala nazionale anche se il loro nome o altri dati identificativi sono scritti in maniera diversa o coincidono con quelli di