Progetto
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21 Costi della determinazione dei chilometri percorsi
(art. 10 cpv. 1 LTTP)
1I detentori si fanno carico di tutti i costi derivanti dall’installazione e dall’utilizzo di un dispositivo o di un altro mezzo ausiliario e dall’obbligo di determinazione automatica o manuale dei chilometri percorsi.
2Se il detentore non incarica alcun fornitore autorizzato, per ciascun veicolo a motore viene messo a sua disposizione un dispositivo o un mezzo ausiliario a titolo gratuito da parte del fornitore incaricato.
3L’UDSC può limitare la consegna gratuita di dispositivi e altri mezzi ausiliari per veicoli a motore esteri oppure vincolarla a condizioni e alla prestazione di garanzie.
4L’UDSC e il fornitore incaricato possono chiedere la restituzione di dispositivi o altri mezzi ausiliari non più utilizzati. Possono fatturare i dispositivi e gli altri mezzi ausiliari non restituiti.
Sezione 2: Obblighi di collaborazione
Art. 22 Garanzia del funzionamento del dispositivo
(art. 10 cpv. 1 e art. 12 LTTP)
La persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere al funzionamento ininterrotto del dispositivo o del mezzo ausiliario a partire da:
a. per i veicoli a motore svizzeri: il momento della messa in circolazione;
b. per i veicoli a motore esteri: il momento dell’entrata nel territorio doganale.
Art. 23 Riparazione e sostituzione del dispositivo
(art. 10 cpv. 1 LTTP)
1In caso di difetto o guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve farlo verificare, riparare o sostituire senza indugio.
2La persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché i chilo-Consultazione metri non registrati a causa di un difetto o di un guasto nonché i dati relativi ai rimorchi trainati vengano registrati e che i dati vengano trasmessi entro i seguenti termini e nella forma prescritta dall’UDSC:
a. per i veicoli a motore svizzeri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET: all’UDSC entro cinque giorni lavorativi;
b. per i veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET: all’UDSC il giorno stesso;
c. per i veicoli a motore con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS: al fornitore del NETS entro cinque giorni lavorativi.
3L’UDSC non è responsabile per le conseguenze dovute a un difetto o un guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario.