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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine

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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»

2Vi rientrano:

a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);

b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);

c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);

d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);

e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);

f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–2 OETV);

g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);

h. gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli a motore il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);

i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);

j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);

k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);

l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);

m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Esenzione dall’obbligo fiscale

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

1I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa:

a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;

b. i veicoli:

1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o

2. noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli

articoli 46 capoversiConsultazione 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicem-

bre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l’articolo 47 dell’ordinanza dell’11 novembre 20205 sulla protezione civile;

c. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;

d. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio;

4 RS 520.1

5 RS 520.11

6 [RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).