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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
2Vi rientrano:
a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–2 OETV);
g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
h. gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli a motore il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).
Art. 3 Esenzione dall’obbligo fiscale
(art. 4 cpv. 1 LTTP)
1I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa:
a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
b. i veicoli:
1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
2. noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli
articoli 46 capoversiConsultazione 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicem-
bre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l’articolo 47 dell’ordinanza dell’11 novembre 20205 sulla protezione civile;
c. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
d. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio;
4 RS 520.1
5 RS 520.11
6 [RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).