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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
b. dispositivi o altri mezzi ausiliari di un fornitore di un sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (European Electronic Toll Service; fornitore del SET) autorizzato dall’UDSC.
2L’UDSC pubblica sul suo sito web l’elenco dei fornitori del SET e del NETS autorizzati.
Art. 18 Veicoli con determinazione automatica
(art. 11 cpv. 2 LTTP)
1Per i seguenti veicoli a motore svizzeri, i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatico:
a. veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni;
b. trattori a sella d’un peso totale massimo autorizzato di 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
2Per i veicoli a motore esteri equipaggiati con un dispositivo o un mezzo ausiliario di cui all’articolo 17, i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatico.
3Per i veicoli a motore esteri che circolano frequentemente nel territorio doganale o che vengono impiegati in particolari generi di traffico, l’UDSC può ordinare che i chilometri percorsi vengano determinati in modo automatico.
Art. 19 Incarico per la determinazione automatica dei chilometri percorsi
(art. 11a cpv. 3 LTTP)
Il detentore di un veicolo per il quale i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatico deve incaricare un fornitore di cui all’articolo 11a LTTP della determinazione dei dati necessari per la riscossione della tassa.
Art. 20 Veicoli con determinazione manuale dei chilometri percorsi
(art. 11 cpv. 2 LTTP)
1I chilometri percorsi devono essere determinati manualmente per i veicoli a motoreConsultazione per i quali i chilometri percorsi non sono determinati in modo automatico.
2In caso di guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario installato in un veicolo, i chilometri percorsi dal momento del guasto devono essere determinati manualmente.
3Su richiesta, l’UDSC può autorizzare la determinazione manuale dei chilometri percorsi per i veicoli a motore svizzeri.
4L’UDSC può prevedere che i chilometri percorsi da veicoli a motore svizzeri debbano essere determinati manualmente se il numero di chilometri percorsi è esiguo.
5L’UDSC disciplina le modalità di determinazione manuale dei chilometri percorsi. In caso di guasto di un dispositivo o di un mezzo ausiliario può prescrivere modalità differenti di determinazione manuale a seconda che venga utilizzato il dispositivo di un fornitore del SET o il dispositivo di un fornitore del NETS.