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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 8: Diposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 60 In generale
(art. 108 cpv. 2 AP-LE-UDSC)
1Le autorità d’esecuzione cantonali e l’Ufficio federale delle strade mettono a disposizione dell’UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa.
2Le autorità d’esecuzione devono essere indennizzate per l’onere legato all’esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i dettagli.
Art. 61 Competenze
(art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)
Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe
a. all’UDSC per:
1. i veicoli della Confederazione,
2. i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazi oni, se l’esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa,
3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 4 capoverso 3;
b. ai Cantoni per:
1. i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria da essi immatricolati,
2. i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi d’esecuzione, segnatamente la rilevazione dei dati di base e del numero d’identificazione delle imprese (IDI),Consultazione
3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 4 capoverso 3.
Art. 62 Contributi ai controlli del traffico pesante
(art. 10 cpv. 3 LTTP)
1La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli del traffico pesante ai fini dell’applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge sul trasferimento del traffico merci.
2Il calcolo e l’importo dei contributi sono stabiliti in accordi di prestazioni conclusi dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni con i Cantoni.