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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine

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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 3: Basi di calcolo e tariffa

Art. 6 Peso determinante

(art. 6 cpv. 1 e 2 LTTP)

1Per il calcolo della tassa per i veicoli a motore fa stato il peso totale massimo autorizzato indicato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli a motore esteri, sul diritto svizzero sulla circolazione stradale.

2Per i rimorchi il peso determinante si calcola moltiplicando il numero di assi per 9000 kg.

3Per gli autoarticolati immatricolati come unità fa stato il peso totale dell’unità.

4Per le combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa vengono sommati il peso totale del veicolo a motore e il peso determinante del rimorchio.

5Per i veicoli a motore immatricolati sotto diversi generi di veicolo o diverse forme di carrozzeria la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione.

6In casi motivati l’UDSC può fissare un peso determinante diverso per il veicolo a motore o il rimorchio.

Art. 7 Limitazione del peso determinante

(art. 6 cpv. 1 e 2 LTTP)

1Nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 4, se il peso determinante è superiore al peso totale del convoglio, il peso determinante è il peso totale del convoglio.

2Nel caso di autoarticolati leggeri non immatricolati come unità, il peso determinante è il peso totale del convoglio meno il peso a vuoto del trattore a sella indicato nella licenza di circolazione.

3In ogni caso, il peso determinante è di 40 t al massimo.

Art. 8 Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle

prestazioniConsultazione

(art. 6 cpv. 1 LTTP)

1Per i veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:

a. 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1;

b. 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2;

c. 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3.

2Per l’assegnazione dei veicoli alle categorie di tassa fa stato l’allegato 1. Se l’appartenenza di un veicolo alla categoria di tassa 2 o 3 non può essere provata, si applica la categoria di tassa 1.