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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
b. targa di controllo con sigla distintiva di nazionalità;
c. numero di telaio;
d. peso a vuoto;
e. peso totale autorizzato;
f. peso autorizzato del convoglio;
g. data della prima messa in circolazione;
h. classe di emissione EURO;
i. numero di assi;
j. tipo di carburante utilizzato.
4I detentori devono tenere aggiornati i dati registrati.
Art. 28 Dichiarazione
(art. 8 cpv. 1 AP-LE-UDSC)
1La dichiarazione deve essere effettuata per ogni veicolo a motore.
2Se i chilometri percorsi vengono determinati in modo automatico, la dichiarazione deve contenere i dati seguenti
a. numero di telaio del veicolo a motore;
b. posizioni e orari (punti di riferimento) secondo il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
c. numero di assi di eventuali rimorchi trainati;
d. nel caso di veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET, anche i dati relativi al detentore nonché i dati relativi al veicolo a motore secondo l’articolo 45 capoversi 1 e 2.
3Se i chilometri percorsi vengono determinati manualmente, la dichiarazione deve contenere i dati seguenti:
a. .…. Consultazione
b. ..…
4Il fornitore deve presentare la dichiarazione all’UDSC secondo le prescrizioni tecniche e operative entro i termini seguenti:
a. per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente;
b. per i veicoli a motore esteri: dopo l’uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo a motore si trova nel territorio doganale per più di un giorno.
5Per i veicoli a motore svizzeri ed esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS che si trovano all’estero, l’UDSC può esigere dal fornitore una notifica giornaliera dello stato.