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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 4: Aggiudicazione del mandato al fornitore incaricato
Art. 34
Per l’aggiudicazione del mandato al fornitore secondo l’articolo 11a capoverso 1 LTTP si applica la legge federale del 21 giugno 201913 sugli appalti pubblici.
Sezione 5: Autorizzazione dei fornitori
Art. 35 Condizioni per l’autorizzazione
(art. 11a cpv. 2 LTTP)
1Chi vuole essere autorizzato dall’UDSC come fornitore del NETS o del SET deve presentare una domanda all’UDSC.
2L’UDSC rilascia l’autorizzazione a un richiedente se quest’ultimo soddisfa le seguenti condizioni:
a. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
b. dispone di un sistema di garanzia della qualità;
c. è in grado di soddisfare durevolmente le prescrizioni tecniche e operative stabilite dall’UDSC;
d. è in grado di mettere a disposizione un dispositivo o un mezzo ausiliario che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 36;
e. è in grado di prestare la garanzia necessaria a copertura della tassa;
f. designa un recapito in Svizzera.
3Per i fornitori del SET, l’UDSC può prevedere condizioni particolari concernenti la capacità finanziaria, qualora siano interessati veicoli a motore esteri.
Art. 36 Requisiti per il dispositivo o il mezzo ausiliario
(art. 11Consultazionea cpv. 2 LTTP)
1Un dispositivo o un mezzo ausiliario deve potere essere associato in modo univoco al veicolo a motore.
2Esso registra i punti di riferimento necessari alla determinazione dei chilometri percorsi.
3È tollerata una differenza massima di +/- quattro per cento tra i chilometri determinati mediante i punti di riferimento e i chilometri effettivamente percorsi.
4Il dispositivo o il mezzo ausiliario consente la rilevazione del rimorchio trainato.