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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito
(art. 4 cpv. 1 LTTP)
Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all’articolo 8 capoverso 1:
a. veicoli per il trasporto di latte utilizzati esclusivamente per trasportare latte alla rinfusa;
b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per trasportare animali da reddito.
Art. 15 Condizioni per le agevolazioni
(Art. 4 cpv. 1 LTTP)
1L’agevolazione secondo l’articolo 13 capoverso 1 o l’articolo 14 viene concessa soltanto se il detentore:
a. richiede l’agevolazione all’UDSC all’atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e
b. si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 13 capoverso 1 o nell’articolo 14.
2Se constata che il veicolo non è stato utilizzato correttamente, l’UDSC revoca l’agevolazione per 12 mesi.
Capitolo 3: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni
Sezione 1: Determinazione dei chilometri percorsi
Art. 16 Modalità di determinazione dei chilometri percorsi
(art. 11 cpv. 2 LTTP)
I chilometri percorsi con un veicolo sono determinati:
a. con un dispositivo installato nel veicolo a motore o mediante l’utilizzo di un altro mezzo ausiliario collegato al veicolo (determinazione automatica);Consultazione oppure
b. manualmente.
Art. 17 Dispositivi e mezzi ausiliari autorizzati per la determinazione
automatica dei chilometri percorsi
(art. 11 cpv. 5 LTTP)
1Per la determinazione automatica dei chilometri percorsi possono essere impiegati:
a. dispositivi o altri mezzi ausiliari di un fornitore di un sistema nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (National Electronic Toll Service; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall’UDSC;