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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
b. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t
ma non superiore a 8,5 t2200
c. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t3300
d. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t4400
e. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t5000
f. per 100 kg di peso totale, nel caso di veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché nel caso di carri con motore e trattori11
g. per 100 kg di peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo
dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per
fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa
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2Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o per i quali è riscossa una tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
franchi
a. per 100 kg di carico rimorchiabile, nel caso di autofurgoni, auto-
mobili, furgoncini e autoveicoli abitabili con un carico rimorchia-
bile eccedente 3,5 t22
b. per 100 kg di carico rimorchiabile, nel caso di veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché nel caso di carri con motore e trattori con un11
carico rimorchiabile eccedente 3,5 t
3Per i veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:
a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cuiConsultazione ai capoversi 1 e 2;
b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.
4In singoli casi l’UDSC può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.
Art. 5 Passaggio del confine
(art. 10 cpv. 1 LTTP)
I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i valichi designati dall’UDSC.