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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine
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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»
g. classe di emissione EURO;
h. numero di assi;
i. tipo di carburante utilizzato;
j. numero PAN.
3Il fornitore deve tenere aggiornati i dati registrati.
Sezione 7: Compenso
(art. 11a cpv. 2 LTTP)
Art. 46
1I fornitori autorizzati vengono indennizzati dall’UDSC per le loro prestazioni di servizi nel quadro della riscossione della tassa.
2Il DFF stabilisce l’ammontare dell’indennità.
3L’UDSC può ridurre l’indennità ai fornitori autorizzati in caso di adempimento parziale dei criteri di qualità concordati. L’UDSC stabilisce i criteri di qualità.
4L’indennità viene verificata periodicamente, almeno ogni cinque anni, ed eventualmente adeguata al cambiamento della situazione.
Capitolo 4: Riscossione della tassa forfettaria
Sezione 1: Veicoli svizzeri
Art. 47 In generale
(art. 9 cpv. 2 LTTP)
1Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria il periodo di tassazione è l’anno civile.
2La tassa è pagabile in anticipo. Essa è esigibile all’atto dell’immatricolazioneConsultazione ufficiale o all’inizio dell’anno.
3Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.
Art. 48 Riscossione della tassa
(art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)
1La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.
2In caso di trasferimento del luogo di stanza di un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall’inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per un periodo più lungo.