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Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 33 pagine

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Ordinanza sul traffico pesante «%ASFF_YYYY_ID»

3I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV11 e all’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva classe di emissione diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.

Capitolo 2: Ordinamenti speciali

Sezione 1: Veicoli dei trasporti pubblici

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

Art. 9

1Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. d), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico è riscossa una tassa forfettaria. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

2Nel primo trimestre dell’anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all’UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa (dichiarazione). Nella dichiarazione devono indicare l’impiego dei veicoli utilizzati e i chilometri percorsi.

3Se la dichiarazione è omessa, l’UDSC riscuote la totalità della tassa per l’intero periodo.

Sezione 2: Corse nel traffico combinato non accompagnato

Art. 10 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato

(art. 4 cpv. 3)

1I detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel trafficoConsultazione combinato non accompagnato (TCNA) ricevono dall’UDSC, su richiesta, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.

2Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d’acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d’acqua a quello stradale, è restituito l’importo seguente:

franchi

a. per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 m a 5,5 m15

b. per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 m fino a 6,1 m22

11RS 741.41

12 RS 741.412