Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Capoverso 1
I dati relativi ai visti sono automaticamente importati dal C-VIS nell’EES dove sono aggiornati. Le autorità migratorie e quelle consolari possono consultare l’EES dal C-VIS. La consultazione dell’EES si limita alla ricerca dei dati del C-VIS. I dati sono consultati attraverso il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) ossia la banca dati nazionale dei visti che contiene i dati sulle domande di visto depositate presso le autorità svizzere. Si possono consultare:
– i dati personali;
– i dati relativi ai documenti di viaggio;
– i dati relativi ai visti;
– i dati biometrici.
I dati biometrici di cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto sono registrati direttamente nell’EES all’entrata nello spazio Schengen (art. 103b cpv. 3 nLStrI). Le impronte digitali di cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto sono già oggi registrate in ORBIS nell’ambito della domanda di visto e da ORBIS trasmesse al C-VIS.
Capoverso 2
Qualora dalla ricerca risulti che l’EES contiene dati relativi al cittadino di uno Stato terzo, le autorità migratorie e quelle consolari hanno accesso ai dati delle categorie I-IV dell’EES secondo la griglia di cui all’allegato 2 nell’ambito della procedura di rilascio del visto.
Art. 7 Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul terri-
torio svizzero
Gli articoli 23 e 26 del regolamento EES disciplinano l’uso dei dati dell’EES per la verifica dell’identità dei cittadini di Stati terzi in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. D’ora in poi, per accertare se il soggiorno autorizzato di un cittadino di uno Stato terzo nello spazio Schengen ha già superato la durata massima, si consulta l’EES e non si verificano più i timbri sul passaporto. Al momento dell’ingresso si deve inoltre controllare se il cittadino di uno Stato terzo, titolare di visto per più ingressi, ha rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati.
Capoverso 1
Per verificare l’identità del cittadino di uno Stato terzo, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere consultano l’EES in base ai dati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento EES. La consultazione si basa sui dati personali e sui dati relativi ai documenti di viaggio.
Capoverso 2
Le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere verificano l’identità di una persona, confrontando i dati rilevati sul posto con quelli memorizzati (confronto 1:1). In questo modo, possono stabilire se l’interessato è effettivamente chi dice di essere. Se dalla ricerca risulta che l’EES contiene dati relativi al cittadino dello Stato terzo, i dati biometrici di quest’ultimo rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati.
Capoverso 3
Se dal confronto risulta che i dati biometrici di un cittadino di uno Stato terzo rilevati sul posto corrispondono a quelli memorizzati nell’EES, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere possono accedere ai dati delle categorie I-IV dell’ESS secondo la griglia di cui all’allegato 2.